Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
L’anticipazione della totalità della rendita presupporrà però la cessazione dell’attività lucrativa presso il datore di lavoro il cui istituto di previdenza deve versare la prestazione di vecchiaia. Questa condizione non impedirà tuttavia di proseguire l’attività presso un altro datore di lavoro o di riprenderla in seguito presso il medesimo datore di lavoro. Se successivamente l’assicurato ricomincerà a esercitare un’attività lucrativa, si instaurerà un nuovo rapporto previdenziale, in base al quale sarà successivamente versata un’ulteriore prestazione di vecchiaia. In caso di riscossione anticipata, l’aliquota di conversione verrà ridotta in base a principi attuariali.
In caso di riscossione anticipata di una parte della prestazione di vecchiaia, l’assicurato dovrà riscuoterne almeno il 20 per cento. L’obbligo contributivo continuerà a sussistere fintantoché l’assicurato rimarrà assoggettato, in base al salario percepito, alla previdenza obbligatoria. I contributi versati continueranno ad alimentare l’avere di vecchiaia residuo, con un conseguente aumento della prestazione di vecchiaia.
Nei loro regolamenti, gli istituti di previdenza potranno anche prevedere graduazioni più sottili per la riscossione della rendita e avranno ancora la possibilità di proporre agli assicurati il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (cfr. art. 33a LPP) e la protrazione del versamento dei contributi oltre l’età di riferimento (cfr. art. 33b LPP). Questo rende possibili molteplici combinazioni al di là della flessibilità minima garantita dalla legge.
Nella previdenza professionale, gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento la possibilità di riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia a partire dai 58 anni (art. 1i cpv. 1 dell’ordinanza del 18 aprile 198442 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]). In caso di ristrutturazione aziendale o per motivi di sicurezza pubblica è ammessa anche un’età inferiore. Questo disciplinamento riguarda molto specificamente la previdenza professionale obbligatoria e non è quindi direttamente oggetto della presente revisione, ragion per cui per il momento rimane invariato. La questione dell’eventuale necessità di una revisione per quanto concerne l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia regolamentari dovrebbe essere esaminata nel quadro della prevista revisione della LPP, con il coinvolgimento delle parti sociali.
4.5.3.2 Rinvio
– La possibilità di rinviare di cinque anni il pensionamento andrà offerta a tutti gli assicurati che proseguiranno un’attività lucrativa in misura corrispondente.
In caso di ritiro parziale dalla vita attiva prima del raggiungimento dell’età di riferimento, secondo l’avamprogetto l’assicurato potrà scegliere liberamente se riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia nella misura della riduzione dell’attività lavorativa. Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, invece, potrà rinviare soltanto la parte della prestazione di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia massimo che avrebbe potuto risparmiare in base alle disposizioni previste dal regolamento dell’istituto di previdenza e al salario assicurato a quel momento.