Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
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100 per cento delle uscite di un anno (art. 107 cpv. 3 LAVS). In un sistema di ripartizione come quello su cui si basa l’AVS, infatti, le uscite correnti devono essere finanziate tramite le entrate di un anno. Per poter riequilibrare la situazione e raggiungere il livello di copertura legale fino al 2030, occorrerà l’equivalente di 53 miliardi di franchi. Con le misure proposte nel quadro del presente progetto (aumento dell’età di riferimento delle donne, flessibilizzazione della riscossione della rendita e miglioramento della rendita dopo i 65 anni), questo fabbisogno si riduce da 53 a circa 49 miliardi di franchi.
La sfida dell’evoluzione demografica è ben nota già da tempo. Il Consiglio federale ha d’altronde cercato di porvi rimedio presentando diverse revisioni di legge (cfr.
n. 2.1), che sono tutte fallite. Non essendo state prese misure per tempo, il fabbisogno finanziario dell’AVS è quindi diventato ancora più significativo rispetto a qualche anno fa. Più si tarda ad adottare misure per consolidare l’AVS, infatti, più i mezzi finanziari supplementari necessari per garantire il finanziamento delle rendite sono elevati.
L’aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni determinerà, tenuto conto delle misure compensative previste in questo contesto, risparmi netti per circa 10 miliardi di franchi tra il 2021 e il 2030, un importo che rappresenta dunque solo una piccola parte delle risorse supplementari necessarie. Per garantire il livello delle rendite, vanno dunque imperativamente trovati mezzi finanziari supplementari.
Considerata la necessità di ritrovare una dinamica di riforme regolari dell’AVS affinché l’assicurazione possa far fronte alle costanti sfide cui è confrontata, in particolare a livello strutturale, alla metà del prossimo decennio occorrerà procedere a una nuova riforma che produca effetti oltre l’orizzonte temporale dell’AVS 21, ovvero il 2030.
4.7.2 Misure esaminate
Vi sono vari modi per garantire all’AVS un finanziamento supplementare. Secondo l’articolo 102 LAVS, le prestazioni dell’AVS sono finanziate con i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (74 % delle entrate), il contributo della Confederazione (secondo il diritto vigente pari al 19,55 % delle uscite; 19 % delle entrate), la tassa sulle case da gioco e le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili (1 % delle entrate). Dal 1999, l’AVS è finanziata anche con la riscossione di un punto percentuale supplementare dell’imposta sul valore aggiunto (5,8 % delle entrate), che secondo il diritto vigente spetta alla Confederazione nella misura del 17 per cento46 per finanziare il suo contributo.
Le misure di finanziamento supplementare dell’AVS non prevedono nuove fonti, quali ad esempio un’imposta diretta, ma si basano principalmente su un maggiore ricorso alle fonti già esistenti. Sono state vagliate diverse soluzioni: l’aumento del tasso di contribuzione AVS, l’innalzamento dell’imposta sul valore aggiunto e la riduzione del grado di copertura legale del Fondo di compensazione AVS abbinata a un finanziamento supplementare. Il tasso di contribuzione AVS e l’IVA sono due fonti di finanziamento collaudate e possono generare le risorse necessarie.
46 Decreto federale del 20 marzo 1998 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS/AI; RS 641.203.