Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo

questa parte verrà applicata l’aliquota di riduzione, per il calcolo delle prestazioni complementari ci si baserà comunque sulla totalità della rendita (ridotta con la corrispondente aliquota). Dalle persone che smettono di lavorare ci si aspetta dunque che riscuotano anticipatamente la totalità della rendita.

Rendite di vecchiaia e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il diritto all’indennità di disoccupazione dipende dall’adempimento delle condizioni previste all’articolo 8 capoverso 1 della legge del 25 giugno 198244 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI). L’assicurato deve aver subìto una perdita di lavoro (lett. b), non aver raggiunto l’età AVS (lett. d), essere idoneo al collocamento (lett. f) e soddisfare le prescrizioni sul controllo (lett. g).

Di conseguenza, in base alla regolamentazione attuale la riscossione anticipata di prestazioni di vecchiaia può incidere sul diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione. Per quanto riguarda l’AVS, la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia preclude il diritto all’indennità di disoccupazione, mentre la riscossione della prestazione di vecchiaia della LPP non lo preclude sempre. In caso di pensionamento anticipato volontario, infatti, il periodo di contribuzione minimo richiesto deve essere compiuto prima di quel momento, ma in mancanza di volontarietà l’assicurato ha immediatamente diritto all’indennità di disoccupazione, se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 LADI. In tal caso, la prestazione di vecchiaia della previdenza professionale è dedotta dall’indennità di disoccupazione (art. 18c cpv. 1 LADI). Inoltre, le prestazioni di vecchiaia versate da assicurazioni estere non precludono il diritto all’indennità di disoccupazione. Analogamente alla prestazione di vecchiaia della LPP percepita involontariamente, anch’esse sono dedotte dall’indennità di disoccupazione (art. 18c cpv. 2 LADI).

Al fine di eliminare la disparità di trattamento tra gli assicurati e agevolare il coordinamento tra le diverse assicurazioni interessate, si propone di mantenere il diritto alle indennità di disoccupazione durante il periodo di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia dell’AVS. In tal modo, non sarà più operata alcuna distinzione tra rendita anticipata dell’AVS o della LPP, percepita volontariamente o meno, versata dalla Svizzera o da un Paese estero; sarà irrilevante anche il fatto che si riscuota la totalità o solo una parte della prestazione di vecchiaia. Le prestazioni di vecchiaia percepite (AVS, LPP o assicurazioni estere) saranno comunque dedotte dall’indennità di disoccupazione al fine di evitare qualsiasi sovraindennizzo. Per poter mantenere il suo diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato dovrà soddisfarne i requisiti generali, ovvero dimostrare la sua volontà di terminare la disoccupazione mediante ricerche d’impiego sufficienti per tutto il periodo in cui percepisce le indennità e, al contempo, rispettare le istruzioni degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Rendite di vecchiaia e prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni

I lavoratori sono obbligatoriamente affiliati all’assicurazione contro gli infortuni (art. 1a della legge federale del 20 marzo 198145 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF]). L’assicurazione termina di principio allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario (art. 3 cpv. 2 LAINF).

44 RS 837.0

45 RS 832.20