Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine

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Al fine di promuovere la continuazione dell’attività lavorativa oltre l’età di riferimento, ma anche per ragioni di natura fiscale, il rinvio della rendita è subordinato alla continuazione dell’attività lucrativa, poiché la previdenza professionale fiscalmente agevolata deve essere riservata alle persone che continuano effettivamente a lavorare. L’obbligo contributivo legale termina tuttavia con il raggiungimento dell’età di riferimento. In caso di rinvio non è previsto alcun obbligo contributivo. Come oggi, gli organi paritetici a capo dei singoli istituti di previdenza potranno però decidere di prevedere nei loro regolamenti la possibilità di continuare a versare contributi. Questa possibilità potrà essere offerta fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni (cfr. art. 33b LPP).

4.6 Coordinamento con le altre assicurazioni sociali

Prestazioni di vecchiaia e prestazioni di invalidità

Secondo il diritto vigente nel 1° pilastro, gli assicurati invalidi non sono più considerati tali dal momento in cui riscuotono anticipatamente una rendita AVS, ma al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento.

Dato che l’avamprogetto prevede la possibilità di un’anticipazione parziale della rendita di vecchiaia, occorre precisare che l’assicurato non avrà più diritto a prestazioni dell’AI dal momento in cui riscuoterà la totalità della rendita. Non sarà così, invece, in caso di anticipazione di una percentuale della rendita di vecchiaia: con l’anticipazione parziale s’intende consentire la permanenza più lunga possibile nel mercato del lavoro, ragion per cui le prestazioni dell’assicurazione invalidità (p. es. gli assegni per grandi invalidi, i mezzi ausiliari e il contributo per l’assistenza) dovranno continuare a essere versate.

Rendite di vecchiaia e prestazioni complementari

Quando siano adempiute anche le altre condizioni, il godimento di una rendita di vecchiaia dà di principio diritto all’ottenimento di prestazioni complementari. Secondo il vigente ordinamento, le rendite corrisposte vengono considerate come reddito nel calcolo delle prestazioni complementari. In caso di anticipazione della rendita secondo l’articolo 40 LAVS, è computata come reddito la rendita anticipata ridotta (cfr. art. 15a dell’ordinanza del 15 gennaio 197143 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPC-AVS/AI]). Questa disposizione sarà mantenuta in caso di anticipazione della totalità della rendita, ma dovrà essere adeguata per quanto riguarda la riscossione anticipata di una percentuale di rendita. Altrimenti, infatti, la perdita di reddito dovuta alla nuova possibilità di anticipare anche solo una percentuale esigua della rendita potrebbe essere compensata tramite le prestazioni complementari. Un simile risultato sarebbe contrario allo scopo della flessibilizzazione del pensionamento, che è quello di migliorare la conciliazione tra l’attività lucrativa e il ritiro dal mondo del lavoro. Per impedire questo risultato aberrante, è proposta la seguente modifica:

in caso di anticipazione parziale della rendita, nel calcolo della prestazione complementare non sarà computata come reddito la percentuale di rendita riscossa, bensì la totalità della rendita. Se ad esempio una persona anticiperà la metà della rendita e a

43 RS 831.301