Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
In virtù del principio assicurativo, l’aumento del tasso di contribuzione è una soluzione pertinente per finanziare i costi supplementari dell’AVS legati all’evoluzione demografica. Per coprire il fabbisogno finanziario residuo fino al 2030 occorrerebbe aumentare di 1,3 punti percentuali il tasso di contribuzione AVS. Nel quadro del Progetto fiscale 17 è stato proposto di prendere in considerazione questa fonte di finanziamento (cfr. n. 1.2.6), prevedendo un aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali.
L’impiego degli introiti dell’IVA a favore dell’AVS rappresenta dunque la seconda opzione. La scelta di questa opzione è motivata dalla volontà di evitare un aggravio eccessivo di chi è tenuto a versare contributi facendo partecipare solidalmente al finanziamento tutta la popolazione, beneficiari di rendite compresi. Va inoltre rilevato che, conformemente all’articolo 130 capoverso 3 della Costituzione, già in passato l’Assemblea federale ha fatto ricorso alla possibilità di aumentare l’imposta sul valore aggiunto quando, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’AVS non era più garantito, decretando la riscossione di un punto percentuale IVA supplementare a favore dell’AVS. Per questi motivi, si giustifica di prevedere nella Costituzione un nuovo aumento dell’IVA a favore dell’AVS. Per coprire il fabbisogno finanziario supplementare fino al 2030, le aliquote d’imposta dovrebbero essere innalzate di 1,6 punti percentuali affinché il Fondo di compensazione AVS raggiunga il livello del 100 per cento delle uscite di un anno. Si tratterebbe tuttavia di una variante basata unicamente su un finanziamento supplementare, ragion per cui essa è stata esaminata e scartata dal Consiglio federale (cfr. n. 1.2.4.1).
Quale terza opzione è stata vagliata la riduzione del grado di copertura legale del Fondo di compensazione AVS abbinata a un finanziamento supplementare tramite l’IVA. Questa opzione avrebbe consentito di derogare alla disposizione della LAVS secondo cui il livello del Fondo di compensazione AVS non può scendere al di sotto dell’importo delle uscite di un anno. In questo modo, nel 2033 il livello del Fondo AVS dovrebbe corrispondere soltanto all’80 anziché al 100 per cento delle uscite di un anno prescritto per legge. Il fabbisogno finanziario si ridurrebbe così di 66 miliardi di franchi. Questa opzione è tuttavia stata scartata, poiché il capitale del Fondo AVS è il parametro fondamentale per la valutazione della situazione finanziaria dell’assicurazione. Il Fondo ha bisogno di riserve per garantire il pagamento delle rendite e compensare eventuali fluttuazioni del risultato d’esercizio. Per il buon funzionamento del sistema di finanziamento dell’AVS, basato sul principio di ripartizione, è indispensabile che le entrate correnti coprano le uscite. Per non pregiudicare la stabilità dell’AVS e il mantenimento del livello delle prestazioni, il livello legale del Fondo deve dunque rimanere fissato all’importo delle uscite di un anno. Una riduzione del grado di copertura all’80 per cento destabilizzerebbe l’intero sistema della previdenza per la vecchiaia e non può quindi essere presa in considerazione per migliorare la situazione finanziaria dell’AVS.
4.7.3 Aumento dell’IVA
Per coprire il fabbisogno finanziario residuo dell’AVS fino al 2030, si propone un aumento dell’IVA di 1,5 punti percentuali al massimo. Il principio di questo aumento sarà sancito nella Costituzione mediante un decreto federale che prevede di conferire