Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Art. 130 cpv. 3tere 3quater
La situazione finanziaria dell’AVS è resa molto difficile dall’evoluzione demografica. Negli anni a venire, la generazione del baby boom, ovvero quella dei nati tra il 1955 e il 1970, andrà progressivamente in pensione, il che avrà forti ripercussioni sull’equilibrio finanziario dell’AVS. Inoltre, dal 2014 l’AVS registra uscite assicurative superiori alle entrate provenienti prevalentemente dai contributi degli assicurati e da quello federale. Per colmare il previsto deficit di finanziamento occorrerà non soltanto armonizzare l’età di riferimento a 65 anni, ma anche provvedere a un finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA. A tal fine nell’articolo 130 Cost. sono aggiunti due nuovi capoversi (3tere 3quater). Poiché l’aumento delle aliquote IVA implica un adeguamento della Costituzione federale, questa modifica sottostà a referendum obbligatorio e deve essere accolta dalla maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Per finanziare il deficit derivante dall’evoluzione della piramide delle età, l’IVA è già stata aumentata di un punto percentuale nel 1999 con una modifica dell’articolo 130 capoverso 3 Cost. L’83 per cento dei proventi di questo punto percentuale IVA è destinato all’AVS e il 17 per cento alla Confederazione, per finanziare l’aumento del contributo federale all’AVS legato all’evoluzione demografica.
Cpv. 3ter: questo capoverso costituisce la base costituzionale che permetterà di aumentare l’IVA di 1,5 punti percentuali al fine di garantire il finanziamento dell’AVS. La competenza di procedere all’aumento è attribuita al Consiglio federale. L’aumento dell’IVA dovrà avvenire al momento dell’entrata in vigore della riforma, che secondo la pianificazione del Consiglio federale è prevista il 1° gennaio 2021. Questa pianificazione dipende tuttavia da come procederanno i dibattiti parlamentari e dalla data della votazione popolare. In considerazione di questo, il Consiglio federale deve disporre di un margine d’azione per stabilire la data di entrata in vigore effettiva della riforma. Dovrà in particolare considerare che le imprese, avranno bisogno di un certo tempo per modificare le aliquote una volta che il loro nuovo ammontare sarà definitivamente noto.
Cpv. 3quater: questo capoverso precisa che i proventi dell’aumento delle aliquote IVA di cui al capoverso 3tersono destinati esclusivamente al finanziamento dell’AVS, diversamente dal percento demografico (cpv. 3), che viene in parte devoluto alla Confederazione (17 %).
5.2 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
L’articolo 3 disciplinerà anche in futuro l’obbligo contributivo degli assicurati. Il capoverso 1 riprende integralmente il disciplinamento vigente relativo all’obbligo contributivo delle persone che esercitano un’attività lucrativa.