Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/48: Stabilizzazione dell'AVS (AVS21) · 116 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
La durata dell’obbligo contributivo delle persone che non esercitano un’attività lucrativa è invece regolamentata separatamente in un nuovo capoverso 1bis. Attualmente questa categoria di assicurati è soggetta all’obbligo contributivo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (64 anni per le donne e 65 per gli uomini). Sarà così anche in futuro: sia le donne che gli uomini dovranno versare contributi fino al raggiungimento dell’età di riferimento, ossia fino a 65 anni, e questo anche se opteranno per la riscossione anticipata della rendita.
Dato che l’età di riferimento delle donne sarà aumentata progressivamente, conformemente alle disposizioni transitorie, anche il prolungamento dell’obbligo contributivo per le donne della generazione di transizione sarà graduale (in proposito cfr. commento alle disposizioni transitorie).
Art. 4 cpv. 2 lett. b
La lettera b va adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento»).
Art. 5 cpv. 3 lett. b
Cpv. 3: la lettera b va adeguata alla nuova terminologia («età di riferimento»).
Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia
L’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». L’età di riferimento è il momento in cui l’assicurato può riscuotere la sua rendita di vecchiaia senza riduzioni dovute a un’anticipazione e senza supplementi dovuti a un rinvio. Nel quadro della presente revisione, si propone di adeguare i capoversi 1 e 2 al fine di definire la nozione di «età di riferimento». L’età di riferimento sarà armonizzata a 65 anni per gli uomini e per le donne. Per queste ultime, sono previste disposizioni transitorie che disciplinano l’aumento progressivo dell’età di riferimento da 64 a 65 anni (cfr. lett. a delle disposizioni transitorie).
Art. 29bisDisposizioni generali per il calcolo della rendita
Cpv. 1: l’età di riferimento di 65 anni è il momento chiave in cui la rendita è calcolata definitivamente per le persone che hanno cessato l’attività lucrativa. Sono fatti salvi i casi in cui si deve procedere successivamente a una ripartizione dei redditi (insorgenza del secondo evento assicurato). Si tratta anche del momento di riferimento per il calcolo delle rendite rinviate. In caso di proseguimento dell’attività lucrativa oltre i 65 anni, l’assicurato potrà chiedere che la sua rendita sia ricalcolata (cfr. cpv. 3). In ogni caso il calcolo non sarà effettuato automaticamente, ma dovrà essere preventivamente richiesto dall’assicurato.
Cpv. 2: in questo capoverso, che riprende il vigente capoverso 1 con alcuni adeguamenti puramente redazionali, l’espressione «età conferente il diritto alla rendita» è sostituita con «età di riferimento».
Cpv. 3: se l’assicurato continuerà a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e quindi a versare contributi all’AVS, i redditi dell’attività lucrativa conseguiti da allora potranno essere presi in considerazione nel calcolo della rendita. Tuttavia, sarà presa in considerazione unicamente la parte dei redditi eccedente la