Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per questa decisione in materia di crediti deriva dall’articolo 167 Cost.
Il decreto federale sui crediti d’impegno per i contributi dal 2019 alle misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato è retto dagli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 7 lettera b LFOSTRA, secondo cui il Consiglio federale chiede di norma ogni quattro anni all’Assemblea federale un credito d’impegno per i contributi destinati a finanziare misure di miglioramento del traffico d’agglomerato nel periodo successivo. Nel contempo, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sullo stato di attuazione del programma (art. 8 lett. c LFOSTRA).
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) non ha avuto alcuna incidenza sugli impegni della Svizzera nei confronti di Stati terzi.
Il finanziamento di misure nelle regioni estere limitrofe si rifà all’articolo 17a capoverso 3 LUMin. Le misure infrastrutturali da adottare nelle zone all’estero in prossimità del confine possono rientrare nel finanziamento del programma se le infrastrutture servono in primo luogo al miglioramento della situazione del traffico nella parte svizzera dell’agglomerato, se il Paese limitrofo partecipa anch’esso al finanziamento ed è adeguatamente integrato nell’ente responsabile62.
Il presente decreto federale è quindi conforme al diritto europeo.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 163 capoverso 2 Cost., gli atti che non contengono norme di diritto sono emanati sotto forma di decreto federale semplice, ossia non soggetto a referendum.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Cost., i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che implicano nuove uscite uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché l’approvazione del presente decreto concernente il credito complessivo comporta spese annue ricorrenti di gran lunga superiori a 2 milioni di franchi, l’articolo 1 lettere a e b del decreto deve essere subordinato al freno delle spese.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Le disposizioni della legge del 5 ottobre 199063 sui sussidi si applicano al fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) a titolo sussidiario.
Importanza del cofinanziamento del programma Traffico d’agglomerato per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione
Per spiegazioni circa l’importanza del cofinanziamento del traffico d’agglomerato a opera della Confederazione si rimanda al capitolo 1.5 («Cofinanziamento federale di infrastrutture del traffico d’agglomerato»).
Controllo materiale e finanziario del cofinanziamento
La Confederazione gestisce l’utilizzazione dei mezzi finanziari mediante una chiara definizione degli obiettivi e del progetto, l’esame dell’efficacia e dei costi dei programmi presentati e la conseguente priorizzazione dei programmi e delle misure (secondo la procedura descritta al n. 2.2.1, «Finalità e fasi della procedura»).
Procedura per la concessione dei contributi
Il regolare impiego dei mezzi viene assicurato tramite la stipula di convenzioni sulle prestazioni e accordi di finanziamento con gli enti responsabili (secondo la procedura descritta al n. 2.7). Una volta attuate le misure, l’USTRA verifica i costi consuntivi presentati, mentre l’ARE controlla se le misure di cui sono stati conteggiati i costi e la loro efficacia sono conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. Dal canto loro, i singoli enti responsabili sono vincolati al rispetto delle disposizioni cantonali in materia di appalti pubblici, oltre a essere assoggettati al Controllo delle finanze del Cantone di volta in volta competente.
62 FF 2006 701, in particolare pag. 730
63 RS 616.1