Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/5: Decreto federale sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato · 57 pagine
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3 Commento ai singoli articoli del progetto messo in consultatzione relativo al programma Traffico d’agglomerato (terza generazione)
Art. 1
Conformemente a questa disposizione, i crediti d’impegno secondo l’articolo 7 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato vengono sbloccati per realizzare le misure della lista A della terza generazione di programmi.
Dall’importo del credito per le misure secondo l’articolo 21 OUMin (cofinanziate a titolo di costi computabili) sono esclusi il rincaro e l’IVA.
L’importo per le misure di minore entità secondo l’articolo 21a OUMin (cofinanziate in modo forfettario), riunite in pacchetti e suddivise in categorie, è invece inclusivo di rincaro e IVA. In questo modo, gli aspetti amministrativi legati a queste misure risultano notevolmente semplificati rispetto al passato (cfr. n. 2.2.2).
Art. 2
Secondo l’ Art. 1 lettera a , il Consiglio federale ha la facoltà di aumentare il credito d’impegno in funzione del rincaro comprovato e dell’imposta sul valore aggiunto.
Considerato che alcune delle misure di portata maggiore richiedono tempi di realizzazione lunghi, sarebbe difficile calcolare i valori esatti del rincaro, e di conseguenza dell’IVA, nel credito d’impegno quando viene emanato il decreto federale. Al fine di non dover chiedere a posteriori un aumento del credito d’impegno, per il quale di fatto non vi è margine decisionale, la competenza di incrementare il credito viene delegata al Consiglio federale. Questa soluzione si è già dimostrata valida con i crediti d’impegno del Fondo infrastrutturale.
Tuttavia, nel caso delle misure di portata minore finanziate su base forfettaria secondo l’articolo 21a OUMin, il rincaro e l’IVA sono già incluse nel credito d’impegno approvato dal Parlamento perché, in questo caso, si parte dal presupposto che le misure saranno attuate in un arco di tempo relativamente breve e che quindi, prima del versamento del contributo federale, non vi sarà un rincaro di rilievo.
Art. 3
Questa disposizione e l’allegato in essa citato definiscono l’aliquota di contribuzione per ogni programma d’agglomerato, l’importo massimo versato dalla Confederazione per le misure secondo l’articolo 21 OUMin (stato dei prezzi: ottobre 2016, IVA e rincaro esclusi) e quello per le misure secondo l’articolo 21a OUMin (stato dei prezzi: ottobre 2016, IVA e rincaro inclusi).
Il contributo massimo per le misure secondo l’articolo 21 OUMin è costituito dai contributi massimi concessi per le misure sostenute dalla Confederazione secondo la lista A. L’aliquota di contribuzione si applica anche alle singole misure e ai pacchetti di misure. Il contributo che ne deriva non può superare l’importo massimo stabilito per ogni singola misura (cfr. liste nell’allegato).
Il contributo massimo per le misure secondo l’articolo 21a OUMin è costituito dai contributi massimi (fino a tre) concessi per pacchetti di misure di portata ridotta e calcolati in base alle unità di prestazione. Il contributo che ne deriva non può superare l’importo massimo stabilito per ogni pacchetto di misure (cfr. liste nell’allegato).
Eventuali costi supplementari sono a carico degli enti responsabili dei programmi d’agglomerato.
Art. 4
Concepito sotto forma di decreto federale semplice, il presente decreto non sottostà a referendum.
3.1 Interventi parlamentari
Al momento non vi sono interventi parlamentari pendenti legati al presente programma Traffico d’agglomerato.