Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 61 pagine
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per garantire la piena assunzione dei costi del finanziamento residuo da parte della mano pubblica. Al riguardo, occorre in particolare definire tutto ciò che deve essere incluso nei contributi e nel finanziamento residuo oppure che cosa è remunerato a parte, per esempio i tempi di trasferta o i materiali sanitari.
Psy moos chiede di obbligare i Cantoni a coprire i costi residui.
Organizzazioni della sanità – assicuratori
Per assicurare l’effettiva adozione della nuova tariffa in fase di conteggio, curafutura propone di arrotondare al franco i contributi dell’AOMS calcolati per le case di cura e ai dieci centesimi quelli per le cure a domicilio, come del resto è stato fatto finora.
santésuisse è contraria a un adeguamento dei contributi.
Altre organizzazioni
CT PLAISIR chiede che venga fissato un termine per l’attuazione, oltre che dell’articolo 8b OPre, anche dell’articolo 8a a causa delle problematiche e dei costi che ne deriveranno.
UCS chiede di rinunciare alla riduzione dei contributi per le cure a domicilio (art. 7a OPre).
UCS chiede anche di intervenire su questa modifica dell’OPre per risolvere con urgenza la problematica dei costi EMAp che, a suo parere, in futuro non potranno essere assunti unicamente dai soggetti responsabili del finanziamento residuo.
Inoltre, UCS ritiene che la Confederazione debba accelerare la pianificazione delle misure formulate nel rapporto del maggio 2016 «Bestandsaufnahme und Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege».
ACS chiede che i contributi dell’AOMS di cui all’articolo 7a capoversi 1 e 3 OPre siano aumentati in misura tale da impedire che, a causa della nuova prassi instaurata dalle sentenze del TAF, i costi vengano trasferiti dagli assicuratori malattie ai Cantoni e ai Comuni.
ACS propone di fissare nell’OPre un adeguamento regolare, ma almeno triennale, di tali contributi all’evoluzione dei costi delle cure.
ACS auspica inoltre che il sistema di remunerazione del materiale sanitario vigente prima delle sentenze del TAF sia mantenuto e legalizzato. Ritiene che l’OPre debba essere modificata in modo da consentire ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7a capoversi 1 e 3 OPre (organizzazioni di assistenza e cura a domicilio, case di cura, infermieri indipendenti) di fatturare i materiali sanitari all’AOMS, a prescindere dal fatto che siano oggetto di una consegna ai sensi dell’EMAp oppure utilizzati per le cure, e che la distinzione tra utilizzo diretto da parte della persona assicurata e utilizzo da parte del personale di cura debba essere eliminata.
ACS sottolinea che il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure ha comportato oneri considerevoli per la mano pubblica a causa dell’aumento dei costi in atto da numerosi anni. Chiede pertanto che si intavoli rapidamente una discussione su modelli di finanziamento alternativi come l’assicurazione delle cure. A suo parere, l’aumento dei costi deve essere ripartito tra tutti i soggetti che li sostengono, dato che il finanziamento dei costi di cura è competenza di tutti.