Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 61 pagine

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introducendo un tredicesimo livello per i casi complessi. Per quanto riguarda il problema del materiale sanitario, GE ritiene che la soluzione richieda una revisione dell’OPre.

JU chiede un aumento dei contributi anche per le cure a domicilio, un’indicizzazione regolare all’evoluzione dei costi almeno ogni tre anni, la possibilità di fatturare tutto il materiale sanitario, la creazione di livelli dei bisogni di cure supplementari per i casi complessi e l’adozione di misure concrete che permettano di finanziare prestazioni specialistiche di cure palliative e psichiatria geriatrica.

VD auspica un adeguamento dei contributi dell’AOMS che non peggiori l’offerta di cure a domicilio e includa il materiale sanitario, una loro indicizzazione periodica e una differenziazione dei bisogni di cure nelle case di cura che vada oltre i 12 livelli attuali.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Un’entrata in vigore infrannuale comporta solitamente problemi di distinzione e maggiori oneri amministrativi non indifferenti. Per questo motivo USAM chiede che l’ordinanza rivista sia posta in vigore solo a inizio 2020.

Secondo USAM l’intera problematica relativa all’EMAp dovrebbe essere rapidamente chiarita nel quadro della presente revisione dell’OPre. Chiede pertanto di tenere in considerazione anche questo punto e di prevedere disposizioni per un’equa remunerazione delle prestazioni in questione.

Organizzazioni della sanità – pazienti/fruitori

Secondo CSA, la Confederazione deve precisare la responsabilità dei Cantoni e dei Comuni in merito alle diverse modalità di finanziamento residuo. Propone pertanto di modificare l’articolo 25a capoverso 5 secondo periodo LAMal come segue:

«I Cantoni garantiscono il finanziamento dei costi residui comprovati delle prestazioni di cura. Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per il rilevamento, il calcolo e la determinazione dei costi complessivi nonché, a titolo complementare, per il finanziamento dell’obbligo di assistenza nel settore delle cure ambulatoriali.»

CSA ritiene che non si possa continuare a trasferire sui pazienti i costi di degenza nelle strutture per le cure acute e transitorie perché in tal caso si avvarrebbero di questa offerta solo coloro che se la possono permettere. Subordinare la fruizione di prestazioni alla situazione economica del paziente è in contraddizione con l’idea sociale che sta alla base della LAMal. Per questo motivo, CSA raccomanda al Consiglio federale di adeguare, nel quadro della presente modifica dell’OPre, il finanziamento delle cure ospedaliere stazionarie come segue:

«I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a una prescrizione medica devono essere rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per quattro settimane al massimo secondo le disposizioni sulla remunerazione della cura ospedaliera, compresa la degenza e le cure in ospedale (art. 49 cpv. 1), e secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). Se necessario, le cure acute e transitorie possono essere prorogate una sola volta per quattro settimane al massimo previa prescrizione medica.»

CSA, OSP e VASOS chiedono di modificare l’OPre per il 1° gennaio 2019 in modo che i fornitori di prestazioni di cura di cui all’articolo 7 capoverso 1 possano fatturare il materiale sanitario all’AOMS. Anche l’assurda distinzione tra utilizzo diretto da parte dell’assicurato e utilizzo da parte di un infermiere dovrebbe essere eliminata. Al riguardo, CSA osserva che questa