Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 8 pagine

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Cpv. 4

Per poter prevedere e adottare gli adeguati provvedimenti preparatori le imprese devono collaborare con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete, competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Affinché rete stradale, ferroviaria e trasporti pubblici funzionino in quanto sistema anche in situazioni eccezionali, le imprese devono altresì concordare le misure previste e adottate con le imprese contigue e le organizzazioni incaricate della gestione del sistema (FFS e AutoPostale) in virtù dell'articolo 5 OCTS. Queste ultime coadiuvano le imprese nel predisporre i provvedimenti preparatori nel quadro delle proprie competenze legali. Possono, in particolare, richiedere adeguamenti e modifiche riguardo ai diritti e ai doveri delle imprese di cui all'articolo 3 dell'ordinanza in oggetto (campo d'applicazione).

Cpv. 5

Affinché i provvedimenti preparatori siano trasparenti e tracciabili devono essere documentati.

Art. 8 Vigilanza sui provvedimenti preparatori

In virtù degli articoli 10 Lferr e 10 capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre 197510 sulla navigazione interna (LNI), l'UFT è l'autorità di vigilanza per i trasporti terrestri e la navigazione. Tale competenza lo obbliga a controllare le imprese. Di conseguenza spetta all'UFT anche la vigilanza sui provvedimenti preparatori. Mediante domande mirate l'UFT controlla, a campione, se e come vengono programmati e preparati provvedimenti ai livelli strategico e operativo dell'impresa. Le domande riguardano soprattutto le modalità di trattamento dei seguenti, fondamentali campi di attività: a) garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'esercizio e b) obbligare il personale necessario all'esercizio a prestare servizio. L'UFT non valuta i contenuti dei provvedimenti preparatori. È questo un compito che spetta all’impresa, in collaborazione con le autorità cantonali e comunali presenti sulla sua rete.

Art. 9 Rimunerazione di prestazioni particolari a favore di enti pubblici

Conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza in oggetto, le imprese devono effettuare trasporti prioritari con i mezzi a disposizione e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto. Prestazioni particolari in situazioni eccezionali si presentano quando, secondo le stime, i mezzi di trasporto disponibili non sono sufficienti a fornire la necessaria prestazione, per esempio per un'evacuazione della popolazione. In casi del genere possono essere incaricate della fornitura le imprese di cui all'articolo 3 dell'ordinanza che dispongono dei mezzi a tal fine. I costi derivanti sono a carico dei mandanti (p. es. Confederazione, Cantoni, Comuni e altre corporazioni di diritto pubblico, come pure i loro stabilimenti e servizi).

In virtù degli articoli 41 Lferr e 40 LTV, le prestazioni particolari a favore delle amministrazioni sono rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.