Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 8 pagine

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Art. 3 Campo d'applicazione

Cpv. 1

Lett. a

Le imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 LTV sono imprese in possesso di una concessione della Confederazione o di un Cantone per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori mediante ferrovia o tram, filobus, impianti a fune, battelli o veicoli a propulsione termica o elettrica.

Lett. b

Conformemente al «Messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2» (FF 2005 2183) l'ordinanza vigente non si applica ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria (GI) di cui all'articolo 5 Lferr, poiché non è stata adattata al momento dell'introduzione della distinzione tra GI e imprese di trasporto ferroviario (ITF). Tuttavia, anche i GI devono adempiere i requisiti di quest'ordinanza affinché le ITF possano effettuare trasporti prioritari in caso di eventi eccezionali. Per tale motivo, il suo campo d'applicazione viene esteso alle imprese titolari di una concessione e di un'autorizzazione di sicurezza per l'esercizio di un'infrastruttura ferroviaria.

Lett. c

L’autorizzazione di cui all'articolo 8c Lferr comprende l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza. Onde effettuare trasporti sulla rete ferroviaria, le imprese che operano nel traffico merci su rotaia hanno bisogno di entrambi.

Le disposizioni dell'ordinanza si applicano pertanto anche a queste imprese.

Cpv.2

Le imprese in possesso di una concessione per il trasporto di viaggiatori di cui all'articolo 6 LTV, di una concessione d'infrastruttura secondo l'articolo 5 Lferr o di un'autorizzazione di accesso alla rete di cui all'articolo 8c Lferr possono farsi esonerare dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari in situazioni eccezionali, a favore della protezione della popolazione e delle sue basi vitali o dell'approvvigionamento della popolazione e dell'economia in beni e servizi vitali, se è comprovato che non devono provvedervi.

Art. 4 Ordinazione

L'articolo definisce a chi spetta, in situazioni eccezionali, la competenza di ordinare l'effettuazione di trasporti prioritari. Dopo aver valutato le ripercussioni sulla popolazione, sulle basi vitali e sull'economia, gli organismi di cui alle lettere a–c incaricano dell'effettuazione di un trasporto un'impresa concessionaria per il trasporto pubblico di persone o un'impresa che opera nel traffico merci su rotaia.

Lett. a

I Cantoni incaricano una o più imprese di effettuare trasporti a favore della protezione della popolazione o delle basi vitali, ad esempio in caso di evacuazione.

Gli Stati maggiori o gli organi dirigenziali cantonali decidono della necessità o meno di ricorrere a