Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/54: Revisione totale di Ordinanza sull'impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie · 8 pagine
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La seguente disposizione è abrogata.
Ex art. 3 cpv. 4
«Le imprese di trasporto notificano all'Ufficio federale dei trasporti i provvedimenti preparatori previsti o adottati.»
La valutazione dei provvedimenti preparatori è un compito che spetta alle imprese, in collaborazione con le autorità nazionali, cantonali e comunali presenti sulla propria rete. Per tale motivo non è necessario notificare all'UFT i provvedimenti preparatori previsti e adottati.