Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/62: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Misure di contenimento dei costi - pacchetto 1) · 69 pagine
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eventuale onere iniziale per valutare i possibili forfait adeguati. A beneficiare di questa disposizione sarà chi si assume i costi (in primo luogo i partner tariffali). Il fatto che per principio strutture tariffali valide in tutta la Svizzera debbano essere uniformi garantisce che l’offerta sanitaria fornita alla popolazione, e dunque agli assicurati, sia comparabile e trasparente a livello di costi.
Misure di gestione dei costi
I partner tariffali devono stabilire per convenzione misure di gestione dei costi: sono quindi (cor)responsabili dell’evoluzione dei costi nel settore sanitario.
M22 Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti
L’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento migliorerà il funzionamento dei meccanismi di mercato e di riflesso le dinamiche di mercato nell’ambito dei prezzi dei medicamenti, il che dovrebbe aumentare l’efficienza dell’intero sistema e, a seconda della variante scelta, comporterà un certo onere amministrativo per le imprese farmaceutiche nonché i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, che periodicamente dovranno verificare i prezzi a cui devono essere offerti o acquistati i medicamenti. Visto l’obiettivo primario di ridurre i costi, per i titolari delle omologazioni è prevedibile anche una pressione sui prezzi e vi è il rischio che, in caso di prezzi di riferimento troppo bassi, il mercato svizzero non sia più attrattivo e si verifichi un approvvigionamento insufficiente per la popolazione svizzera. Visti il potenziale di risparmio atteso e l’obiettivo di un approvvigionamento vantaggioso, l’onere dovrebbe tuttavia essere giustificato. L’impostazione del sistema terrà conto delle peculiarità del mercato svizzero dei generici e della conseguente sicurezza dell’approvvigionamento. L’AIR, in corso, fornirà indicazioni più precise, che dovrebbero essere disponibili verso la fine del 2018.
Diritto di ricorso delle federazioni di assicuratori in relazione alla pianificazione e agli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura
L’estensione del diritto di ricorso alle federazioni di assicuratori garantirà una ponderazione equilibrata degli interessi dei fornitori di prestazioni (come finora) e degli assicuratori (nuovo) nell’ambito della pianificazione e degli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura.
3.4 Ripercussioni per la società
La Svizzera dispone di un sistema sanitario eccellente e i pazienti sono molto soddisfatti della sua qualità e della sua utilità. Nel raffronto internazionale, lo stato di salute della popolazione è buono, e questo livello va mantenuto. Meno buona, invece, è la situazione dell’equità del finanziamento. Con una crescita media dei premi dell’assicurazione malattie del 4 per cento all’anno, oggi per buona parte della popolazione svizzera i premi rappresentano un onere finanziario non indifferente. Nel 2018, il premio mensile medio degli adulti (compresa la copertura degli infortuni) è cresciuto in media del 4,0 per cento; nella media svizzera ammonta a 465.30 franchi (da 354 franchi nel Canton Appenzello Interno a 591.80 franchi nel Cantone di Basilea Città). I premi dei bambini sono cresciuti in media addirittura del 5,0 per cento fino a raggiungere 110.50 franchi al mese e quelli dei giovani adulti del 4,4 per cento fino a raggiungere 432.50 franchi al mese. I contributi elevati possono spingere verso la povertà o un indebitamento eccessivo in particolare il ceto medio, che non beneficia di alcuna riduzione dei premi. Tra gli obiettivi della politica sociale della Confederazione non