Rapporto ONC
Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 11 pagine
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già coperti in modo sufficiente dalle norme della circolazione previste dalla legge federale sulla
circolazione stradale (LCStr3).
1.2.5. Altre modifiche e semplificazioni
Nel progetto sono previste anche semplificazioni compatibili con la sicurezza stradale e la protezione ambientale e volte al contempo a creare pari condizioni di concorrenza:
- il conducente di un veicolo a motore potrà lasciare lo sterzo e scendere dal veicolo se utilizza un assistente di parcheggio secondo le condizioni previste;
- su richiesta dell’Associazione svizzera dei maestri conducenti, la retromarcia su lunghi tratti, che nell’ambito dell’ultima revisione era stata limitata a casi estremi, sarà ammessa senza limitazioni per le lezioni di scuola guida e gli esami di guida;
- saranno autorizzate la vendita e la mescita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali.
2. Commenti alle singole disposizioni
2.1. ONC
Ingresso
Le norme di delega dell’articolo 30 capoverso 1 LCStr, secondo cui il Consiglio federale può prevedere eccezioni al principio che impone al conducente di trasportare passeggeri soltanto negli appositi posti, non sono presenti nell’ingresso dell’ONC, che va quindi integrato per garantire una maggiore chiarezza. Si deve citare anche l’articolo 106 capoverso 5 LCStr, in quanto s’intende sancire a livello normativo l’uso di assistenti di parcheggio per i quali il conducente può lasciare il volante e/o il veicolo.
Art. 1 cpv. 10
La definizione attuale di mezzi simili a veicoli, in alcuni casi, è stata applicata in modo troppo ampio e intesa come fattispecie residuale per qualsivoglia veicolo senza motore che non corrispondesse ai criteri dell’OETV4. Con questa modifica si chiarisce che in linea di massima la disposizione fa riferimento ad apparecchi di piccole dimensioni, come pattini a rotelle ecc. Sono equiparati ai mezzi simili a veicoli anche le biciclette per bambini (veicoli dotati di almeno 2 ruote, che mediante dispositivi meccanici funzionano azionati esclusivamente dalla forza della persona che si trova a bordo e previsti specialmente per essere usati da bambini in età prescolare).
Art. 3 cpv. 3
Numerosi veicoli a motore sono già equipaggiati di serie con un assistente di parcheggio, che durante la manovra assume il controllo trasversale e a volte anche longitudinale del veicolo. L’utilizzo di tali sistemi non è in contrasto solo con l’ONC, ma anche con la LCStr. L’articolo 31 LCStr esige, infatti, che il conducente padroneggi costantemente il veicolo. Come riferimento normativo per l’autorizzazione di questi assistenti di parcheggio a livello di ordinanza si applica allora l’articolo 106 capoverso 5 LCStr, che stabilisce che il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale. In occasione di una futura revisione della LCStr l’articolo 31 dovrà essere adeguato di conseguenza.
Con la presente proposta di modifica viene consentito l’uso dell’assistente di parcheggio e il conducente che ne fa un uso conforme può abbandonare lo sterzo o anche il veicolo, laddove il sistema lo permetta. Il conducente continua a essere tenuto a sorvegliare l’operazione di parcheggio e rimane responsabile della manovra.