Rapporto ONC

Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 11 pagine

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Art. 3a cpv. 4

La possibilità di utilizzare dispositivi di ritenuta per bambini omologati conformemente al regolamento UNECE n. 129 (e non solo n. 445), finora prevista nelle istruzioni del 16 dicembre 2013, viene ora sancita a livello di ordinanza e le istruzioni possono essere abrogate. Allo stesso tempo il capoverso viene ristrutturato per una migliore leggibilità. Le eccezioni all’uso dei dispositivi di ritenuta per bambini vengono ora elencate separatamente (lett. a-d).

Art. 4 cpv. 2 e 3

Le norme di comportamento riportate in questi capoversi sono già ampiamente contenute nella LCStr. In particolare l’articolo 32 LCStr richiede di adattare sempre la velocità alle circostanze, nello specifico alle peculiarità del veicolo e del carico e alle condizioni della strada, della circolazione e alla visibilità. Si può quindi rinunciare alla concretizzazione non esaustiva delle cattive condizioni stradali di cui all’articolo 4 capoverso 2 ONC. L’obbligo di particolare prudenza verso bambini e altre persone che non prestano attenzione alla strada si evince già in modo sufficiente dall’articolo 26 capoverso 2 LCStr. La concretizzazione di cui all’articolo 4 capoverso 3 ONC, che definisce quali comportamenti tenere in presenza di bambini vicini alla strada che non prestano attenzione al traffico, non ha alcun valore aggiunto. A eccezione degli avvisatori, non si fa riferimento a comportamenti diversi da quelli precedentemente citati, che valgono anche nei confronti degli altri utenti della strada di cui all’articolo 26 capoverso 2 LCStr.

Art. 5 cpv. 2

Dando seguito a un’esigenza più volte espressa (p. es. 17.3100 Mozione Burkart, Aumentare da 80 a 100 chilometri all’ora il limite di velocità sulle autostrade svizzere per gli autoveicoli con rimorchi), gli autotreni composti da un veicolo a motore leggero e un rimorchio potranno circolare su autostrade e semiautostrade fino a 100 km/h. Questa prescrizione costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 5 capoverso 1 numero 2 ONC, secondo cui tutti gli autotreni possono circolare a una velocità massima di 80 km/h.

Questa regolamentazione permissiva fa appello alla responsabilità dei conducenti interessati. Le limitazioni relative al carico rimorchiabile dal veicolo trattore, che i conducenti sono chiaramente tenuti a rispettare, si evincono dalla licenza di circolazione. Anche nei documenti del rimorchio (comprese le istruzioni d’uso) si deve verificare attentamente la possibilità di circolare a velocità superiori agli 80 km/h.

Art. 7

Nell’ambito dell’ultima revisione sono stati abrogati i capoversi 1 e 4 di questa disposizione sulla circolazione a destra. I capoversi 2 e 3 contengono alcune concretizzazioni, ma lo stralcio dell’intera disposizione non comporterebbe alcuna lacuna normativa. È infatti sufficiente la norma di base sulla circolazione a destra contenuta nell’articolo 34 LCStr in combinato disposto con altri obblighi di comportamento (in particolare art. 32 LCStr). Appare evidente che, nonostante l’obbligo di mantenersi sulla destra, occorre lasciare una distanza sufficiente dal margine della strada. Inoltre esiste una contraddizione latente con la legge (art. 32 cpv. 1): mentre quest’ultima stabilisce infatti che i conducenti debbano mantenersi il più possibile sul margine destro della strada soprattutto nei tratti senza visuale, l’ordinanza esige che si mantenga una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata. Il fatto di dover circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della carreggiata è scontato e si evince già dall’obbligo di mantenersi sulla destra. Anche la disposizione speciale per la svolta a sinistra nelle intersezioni che hanno isole al centro è superata e può quindi essere abrogata, dato che isole spartitraffico di questo tipo ormai non esistono quasi più.

Art. 8 cpv. 5

In Svizzera finora non esistono norme sull’immissione a cerniera, ma alla luce del forte aumento del traffico appare assolutamente sensato disciplinarla nell’ordinanza. Così facendo si contribuisce a

5 Regolamento n. 44 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»).