Rapporto ONC
Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 11 pagine
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nella circolazione stradale dovrebbero essere gli stessi che in altre situazioni. L’articolo 51 capoverso 2 LCStr stabilisce che le persone non coinvolte devono prestare soccorso nella misura in cui questo sia possibile. Questa norma è sufficiente. Gli esempi di assistenza elencati nell’articolo 55 capoverso 3 ONC non apportano alcun valore aggiunto.
Art. 58 cpv. 2, 2bise 4
Le disposizioni sulla segnalazione dei trasporti speciali finora contenute nel capoverso 4 saranno disciplinate nel capoverso 2. La proposta prevede l’abrogazione dell’obbligo di contrassegnare la parte anteriore del veicolo trattore, dando seguito a una richiesta del settore dei trasporti. Il capoverso 4 diviene così superfluo e può essere stralciato.
Ai fini di una migliore strutturazione, inoltre, l’ultimo periodo del vigente capoverso 2 è trasferito nel nuovo capoverso 2bis.
Art. 91a cpv. 1 lett. k e l (nuovo)
Viene introdotta la nuova lettera k, con la quale i veicoli d’epoca vengono esclusi dal divieto di circolazione notturna e domenicale. Questa modifica è stata richiesta dall’associazione «Swiss Historic Vehicle Federation». I proprietari di autocarri storici, infatti, si incontrano occasionalmente nei fine settimana per i raduni. Affinché la domenica possano ripartire dal luogo dell’evento, devono poter circolare di notte e la domenica. Gli autocarri storici (che hanno più di 30 anni) ottengono lo status di veicoli d’epoca (registrazione nella licenza di circolazione da parte delle autorità cantonali) se sono in buono stato e non vengono usati a scopi commerciali.
Inoltre, viene introdotta la nuova lettera l, con la quale i veicoli il cui interno è adibito a locale specificatamente attrezzato per la donazione di sangue vengono esclusi dal divieto di circolazione notturna e domenicale. L’introduzione di questa eccezione risponde a un’esigenza dei servizi di donazione del sangue. Quando necessario, i veicoli adibiti a questi scopi devono poter circolare di notte e la domenica. Le raccolte di sangue si svolgono spesso nei fine settimana per poter raggiungere un elevato numero di donatori. Altrettanto spesso succede che questi servizi, terminato il lavoro, tornino al deposito a sera tarda, incappando così nel divieto di circolazione notturna.
Art. 97a (nuovo)
Per poter espletare le procedure relative ai permessi con la massima efficienza, le autorità di rilascio cantonali e l’USTRA operano già in parte con sistemi informativi autonomi per elaborare i dati necessari su persone e cose. Il nuovo articolo 97a serve a definire le basi giuridiche dovute in termini di protezione dei dati. Considerato il fatto che attualmente non vengono elaborati dati personali particolarmente sensibili, è sufficiente una regolamentazione normativa a livello di ordinanza. Al capoverso 2 lettere a‒ e vengono elencati singolarmente i dati da elaborare. Ad eccezione della lettera a, si tratta solamente di dati relativi a cose.
Le autorità di rilascio possono scambiarsi i dati attraverso un’interfaccia elettronica (cpv. 4). Lo scambio è utile, per esempio, a fini di controllo e coordinamento tra le diverse autorità. Il ricorso al canale interamente elettronico è fondamentale in particolare in termini di efficienza ed efficacia. Per i veicoli e i trasporti speciali a partire da determinate dimensioni il permesso di circolare sul territorio cantonale è trasmesso dalle autorità di rilascio cantonali alla Confederazione; viceversa, l’USTRA trasmette ai Cantoni i permessi di circolazione sulle strade nazionali. Per l’USTRA si tratta di circa 12 000 operazioni all’anno. Di conseguenza, un sistema di scambio dei dati non automatizzato come quello attuale risulta dispendioso in termini di tempo e costi.
A volte si verificano episodi di falsificazione o manomissione dei permessi da parte di terzi. Per sostenere le autorità di esecuzione (p. es. polizia e dogane) nell’accertamento di queste violazioni, in futuro sarà concessa anche a loro la possibilità di accedere ai dati relativi ai permessi (cpv. 5).
Per verificare i dati dei veicoli inseriti dai richiedenti, il sistema informativo dell’USTRA deve poter accedere ai dati già in possesso dell’Ufficio attraverso un’interfaccia apposita. Attualmente queste informazioni sono contenute nel registro dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS; art. 104a LCStr) e nel registro dei tipi di veicoli (TARGA; art. 104d LCStr), ma presto saranno trasferite nel sistema