Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 81 pagine
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3.2.2.3 Articolo 3 (Bachelor in fisioterapia)
Il Cantone VD deplora che le competenze dei fisioterapisti si collochino a un livello diverso da quello delle altre professioni sanitarie. Le competenze si concentrano essenzialmente sull’esecuzione di trattamenti, contrariamente all’obiettivo generale della fisioterapia per i pazienti e la società nonché al suo ruolo nel settore sanitario. Le formulazioni sono restrittive e non consentono alcun adattamento a futuri progressi scientifici, sociali e tecnologici. Una base valida è fornita dalla definizione della World Confederation for Physical Therapy. Inoltre per tutte le altre professioni sono menzionate capacità che si riferiscono al contributo alla ricerca e allo sviluppo. Per il settore della fisioterapia, il Cantone propone la seguente aggiunta: «[…] contribuire all’ulteriore sviluppo della fisioterapia, se la trasformazione sociale o tecnologica genera nuovi bisogni o i risultati della ricerca vanno in tale direzione».
Il Cantone AR rileva che, per quanto riguarda le competenze professionali specifiche associate al bachelor in fisioterapia, nel rapporto esplicativo manca la collaborazione, in parte stretta, con i familiari e il fatto di impartire loro istruzioni. Non sono menzionati neanche i compiti di consulenza svolti dai fisioterapisti in materia di ergonomia e ulteriori misure preventive.
Alle lettere a-k, FMH osserva che bisogna iscrivere nell’ordinanza il diritto del paziente all’autodeterminazione quale diritto personalissimo.
RVBB osserva che, nel ciclo di studi attuale, i moduli pratici sono svolti esclusivamente in situazioni ospedaliere e non tengono pertanto conto dell’importante lavoro della fisioterapia ambulatoriale, che si svolge in studi privati. Le competenze necessarie per l’esercizio della professione non possono quindi essere acquisite durante la formazione. La LAMal impedisce la formazione in studi privati. Ciò va assolutamente cambiato. RVBB si chiede infine se, con le restrizioni previste dalla LAMal, la formazione di base attuale possa veramente essere accreditata.
Per quanto riguarda il rapporto esplicativo in merito all’articolo 3 lettere c-f, RVBB rileva che tra le competenze della fisioterapia sono menzionati esclusivamente il movimento e il comportamento motorio. Il settore di attività della fisioterapia è però molto più ampio e nel rapporto la descrizione delle competenze professionali dei fisioterapisti è troppo riduttiva.
sages propone di completare l’articolo 3 con una lettera l: «[…] riconoscere le situazioni di stress psicosociale delle persone in cura e dei loro familiari e indirizzarli verso operatori sociali».
Lettera a
physioswiss chiede la seguente modifica: «[…] assumere la responsabilità dell’intero processo fisioterapico delle persone in cura appartenenti a tutti i gruppi di età e coordinare le cure fisioterapiche».
Lettera b
Il Cantone VD constata che le competenze di cui alle lettere b e c si concentrano entrambe sulla valutazione con elementi restrittivi. Propone di unire le due lettere e al contempo optare per una formulazione che evidenzi la motivazione clinica della scelta di metodi di valutazione adeguati e scientificamente fondati: «[…] eseguire analisi delle capacità funzionali, motorie e del dolore per formulare diagnosi e prognosi fisioterapiche». BK Physio condivide questa opinione e propone la seguente formulazione: «[…] eseguire analisi funzionali, motorie e del dolore attraverso rilevazioni visive, tattili e cinestesiche, colloqui e test per formulare diagnosi e prognosi fisioterapiche».
physioswiss chiede le seguenti modifiche: «[…] eseguire anamnesi, esami e trattamenti fisioterapici attraverso rilevazioni visive, tattili e cinestesiche nonché tecnologie di supporto». Motiva tale richiesta con la possibilità di far ricorso a tecnologie per eseguire esami e trattamenti come pure per offrire sostegno in caso di cambiamenti del comportamento motorio. Nella fisioterapia, gli esami e i trattamenti sono spesso inscindibili. Le attività dei fisioterapisti non si esauriscono però con gli esami e i trattamenti
– l’anamnesi va menzionata quale attività separata e competenza centrale dei fisioterapisti, essendo una condizione indispensabile per il successo degli esami e dei trattamenti.
Secondo physioswiss, inoltre, le lettere b ed e potrebbero essere riunite in un’unica lettera.
Lettera c
Il Cantone VD constata che le competenze di cui alle lettere b e c si concentrano entrambe sulla valutazione con elementi restrittivi. Propone di riunire le due lettere e al contempo optare per una formulazione che evidenzi la motivazione clinica della scelta di metodi di valutazione adeguati e scientifica-