Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 8 pagine

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1 Situazione iniziale

La legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) stabilisce requisiti uniformi a livello nazionale per le formazioni in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, optometria ostetricia, alimentazione e dietetica (livello bachelor) e osteopatia (livello master). Al fine di garantire la tutela della salute, per questi cicli di studio la LPSan prevede l’obbligo di accreditamento. Inoltre, disciplina l’esercizio delle relative professioni sotto la propria responsabilità mediante un’apposita autorizzazione, obblighi professionali e misure disciplinari. Infine, la LPSan stabilisce in modo esaustivo la cerchia delle persone soggette all’obbligo di autorizzazione.

Tramite il progetto di ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie (ORPSan) il Consiglio federale disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio esteri nel campo di applicazione della LPSan, conformemente all’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPSan.

Inoltre, in base all’articolo 34 capoverso 3 della stessa legge, stabilisce quali sono i titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore che permettono a chi li detiene di ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria sotto la propria responsabilità professionale ai sensi della LPSan. I titoli di studio svizzeri attualmente in vigore sono elencati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan. Il presente progetto garantisce il mantenimento del valore delle formazioni svizzere conformi al diritto anteriore tenendo conto della tutela della salute e dell’equiparazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Occorre infatti mantenere il diritto acquisito ad accedere alla professione. Per i dettagli sull’equivalenza dei titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione si veda il commento alla sezione 3.

2 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Oggetto Articolo 1

Conformemente alla lettera a, il progetto di ordinanza disciplina il riconoscimento dei titoli di studio esteri.

Inoltre, secondo la lettera b, disciplina l’equiparazione dei titoli di studio svizzeri conseguiti in base al diritto anteriore con i titoli di studio di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Secondo l’articolo 10 capoverso 1 LPSan un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo di studio conseguito in Svizzera è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovrastatale (lett. a) o può essere dimostrata nel singolo caso (lett. b).

Il riconoscimento dei titoli di studio delle persone provenienti dall’UE/AELS viene concesso in base alle regole degli accordi internazionali (ALC1 e AELS2) e delle disposizioni internazionali a cui fanno riferimento tali accordi (direttiva 2005/36/CE3). In questo modo la Svizzera

1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681)

2 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31)

3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali