Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 8 pagine
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partecipa al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali. La ORPSan disciplina le condizioni relative all’entrata nel merito e al riconoscimento per le persone provenienti da Paesi terzi. Ciò avviene in analogia con le norme e le procedure di riconoscimento ormai collaudate secondo l’ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (art. 69 segg. OFPr) per quanto riguarda la formazione professionale e secondo l’ordinanza del 23 novembre 20165 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (art. 55 segg. O-LPSU) per quanto riguarda le scuole universitarie. Sono state apportate alcune modifiche linguistiche di natura esclusivamente redazionale. Infine, viene stabilita la competenza per lo svolgimento di tutte le procedure di riconoscimento.
Articolo 2 Competenza
Secondo l’articolo 10 capoverso 3 LPSan il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di titoli di studio esteri nel campo di applicazione della legge e può delegare tale compito a terzi. In base alla legge del 30 settembre 20116 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e alla legge del 13 dicembre 20027 sulla formazione professionale (LFPr), la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio esteri spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La SEFRI ha delegato alla Croce Rossa Svizzera (CRS) lo svolgimento delle procedure di riconoscimento per le seguenti professioni del livello terziario: igienista dentale, ergoterapista, dietista, levatrice, tecnico di radiologia medica, tecnico in analisi biomediche, tecnico di sala operatoria, ortottico, infermiere, fisioterapista, soccorritore, podologo, massaggiatore medicale, soccorritore assistente d’ambulanza e naturopata. Di conseguenza, oggi la procedura di riconoscimento dei titoli di studio esteri relativi a cinque professioni sanitarie disciplinate dalla LPSan viene svolta dalla CRS, che rappresenta l’unica organizzazione svizzera di diritto privato in possesso dell’esperienza e del know how necessari.
La procedura di riconoscimento dei titoli esteri in osteopatia viene invece effettuata dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). I titoli vengono esaminati in base all’ordinanza della CDS del 22 novembre 2012 concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia. Per quanto riguarda l’optometria la procedura di riconoscimento dei titoli esteri compete alla SEFRI.
L’articolo 2 capoverso 1 del progetto di ordinanza attribuisce alla CRS la competenza per la procedura di riconoscimento dei titoli di studio esteri nel campo di applicazione della LPSan. Per garantire coerenza ed efficacia le procedure già gestite dalla CRS rimangono di sua competenza. La CRS ha inoltre esperienza nell’organizzazione dei provvedimenti di compensazione con le scuole universitarie professionali interessate e in futuro dovrebbe occuparsi delle procedure di riconoscimento in optometria e osteopatia in modo da assicurare una prassi uniforme nel contesto della LPSan.
In base al capoverso 2 il Consiglio federale incarica la SEFRI di disciplinare i dettagli relativi all’adempimento die compiti in un contratto di diritto pubblico con la CRS.
Secondo l’articolo 10 capoverso 3 LPSan per il riconoscimento possono essere riscossi emolumenti; in base al capoverso 3 questi ultimi sono calcolati secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 16 giugno 20068 sugli emolumenti SEFRI.