Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 8 pagine
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Articolo 3 Banca dati
In base a questo articolo la CRS è autorizzata a registrare in una banca dati i principali dati relativi ai titoli di studio esteri riconosciuti conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LPSan.
Nel capoverso 1 vengono elencati i dati relativi ai detentori di un titolo di studio estero da inserire nella banca dati: il cognome e i nomi, i cognomi precedenti (lett. a), la data di nascita e il sesso (lett. b), la lingua di corrispondenza (lett. c), le cittadinanze (lett. d) e il titolo di studio riconosciuto ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LPSan con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento (lett. e).
Secondo il capoverso 2 per quanto riguarda i detentori di un titolo di studio estero verificato secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPSan, la CRS registra i dati di cui al capoverso 1 (lett. a) e il titolo di studio con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica (lett. b).
I dati vengono inseriti regolarmente e gratuitamente nel registro delle professioni sanitarie (cpv. 3). Ulteriori disposizioni sul trattamento e sul trasferimento dei dati nell’ambito della LPSan saranno definite nell’ordinanza sul registro LPSan.
Articolo 4 Entrata nel merito
Questo articolo elenca le condizioni per l’entrata nel merito delle domande di riconoscimento presentate da persone provenienti da Paesi terzi (art. 10 cpv. 1 lett. b LPSan), condizioni che si basano su quelle dell’articolo 55 O-LPSU e dell’articolo 69 OFPr. L’autorità competente confronta il ciclo di studio estero con un ciclo di studio o di formazione svizzero in vigore e decide caso per caso in merito al riconoscimento. Questo vale per i cicli di studio di base, ma non per i cicli di studio della formazione continua. Per poter entrare nel merito della domanda sono necessarie quattro condizioni:
1. la lettera a prevede il confronto tra il titolo di studio estero e uno dei titoli riportati
nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan. In questo modo si garantisce che i titoli esteri siano comparabili a quelli attualmente offerti in Svizzera e che gli operatori della formazione competenti possano proporre provvedimenti di compensazione. Parallelamente, vengono escluse le domande di riconoscimento che comportano l’equiparazione dei titoli esteri con quelli svizzeri di diritto anteriore (cfr. le disposizioni transitorie di cui all’art. 34 cpv. 3 LPSan in combinato disposto con l’art. 7 segg. ORPSan). Questi ultimi, infatti, non sono più organizzati in Svizzera da anni e un’eventuale decisione di riconoscimento su tale base sarebbe inattuabile e incoerente a livello di sistema formativo;
2. la lettera b stabilisce che il titolo di studio estero deve basarsi su disposizioni legislative
o amministrative statali ed essere stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera competente. Ciò significa che l’autorità svizzera competente non entra nel merito delle domande riguardanti titoli di studio rilasciati da operatori privati;
3. secondo la lettera c per permettere il confronto il detentore del titolo estero deve
dimostrare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confederazione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione. In generale è richiesto il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Tale livello viene certificato mediante un test linguistico conforme agli standard di qualità riconosciuti a livello internazionale;
4. la lettera d stabilisce la quarta condizione: il detentore del titolo di studio estero deve
essere autorizzato a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE. Viene così impedito che i cittadini di Paesi terzi ricevano un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini dell’UE/AELS.