Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 8 pagine

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Articolo 5 Riconoscimento

Qualora si entri nel merito della domanda di una persona proveniente da un Paese terzo (art. 10 cpv. 1 lett. b LPSan) vengono esaminate le condizioni di cui all’articolo 5, che definisce le modalità di riconoscimento delle qualifiche obbligatorie per le professioni regolamentate. Il capoverso 1 elenca tre condizioni generali ovvero il livello (lett. a), la durata (lett. b) e i contenuti della formazione (lett. c), nonché una condizione specifica (lett. d) per i titoli di studio nel settore delle scuole universitarie professionali e della formazione professionale conformemente agli articoli 56 O-LPSU e 69a OFPr. Inoltre, l’autorità competente per il riconoscimento tiene conto anche dell’esperienza professionale nel settore.

Se le condizioni relative al livello o alla durata della formazione non sono soddisfatte, secondo il capoverso 2 l’autorità competente per il riconoscimento può equiparare il titolo estero a un titolo svizzero conformemente alla LFPr anche se l’esercizio della professione in Svizzera dovesse risultarne limitato. Se non fosse possibile ottenere il riconoscimento del titolo, il richiedente ha la possibilità di frequentare una formazione pertinente in Svizzera. Il capoverso 2 riguarda le formazioni estere che in Svizzera sono offerte dalle scuole universitarie ma che, per livello o durata, corrispondono piuttosto a una formazione del livello secondario II o del terziario B, come quella di fisioterapista. In alcuni Paesi terzi, infatti, il titolo rientra nel livello secondario I e la formazione dura meno di un anno. In questi casi è giustificato riconoscere questi titoli in un livello di formazione professionale inferiore equiparandoli, ad esempio, a un attestato professionale federale di massaggiatore medicale. In ambito universitario questa soluzione viene applicata con successo (cfr. art. 56 cpv. 3 O-LPSU) e facilita il rapido inserimento nel mercato del lavoro. Inoltre, consente di evitare che le autorità debbano disporre provvedimenti di compensazione complessi costringendo i candidati a impegnarsi in un percorso che non offre prospettive concrete. I titoli riconosciuti secondo il capoverso 2 non permettono l’inscrizione nel registro delle professioni sanitarie.

Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, il capoverso 3 prevede appositi provvedimenti di compensazione. Inoltre, l’autorità competente può rifiutarsi di vincolare il riconoscimento del titolo estero a un provvedimento di compensazione in caso di differenze troppo grandi con la formazione svizzera. La formulazione «gran parte» è piuttosto vaga e lascia all’autorità un ampio margine di manovra. Si dovrà decidere caso per caso come interpretarla, basandosi soprattutto sulle lacune riscontrate.

Il capoverso 4 stabilisce che i costi dei provvedimenti di compensazione sono a carico dei candidati.