Rapporto 4-7

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) è stata adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016 ed entrerà in vigore al più tardi nel 2020. Secondo l’articolo 33 LPSan, la nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, tra i quali la legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed) e la legge federale del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche (LPPsi). Le singole modifiche sono disciplinate nell’allegato della LPSan.

Le modifiche alla LPMed e alla LPPsi comportano modifiche all’ordinanza del 27 giugno 20073 sulle professioni mediche (OPMed), all’ordinanza del 5 aprile 20174 sul registro LPMed, all’ordinanza del 15 marzo 20135 sulle professioni psicologiche (OPPsi) e all’ordinanza del 6 luglio 20166 sul registro LPPsi. Tali modifiche entreranno in vigore il 1°gennaio 2020 insieme alla LPSan e al diritto d'esecuzione.

La LPSan modifica la LPMed e la LPPsi affinché in futuro, in tutte e tre le leggi, la stessa cerchia di persone sia soggetta all’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione. D’ora in avanti l’obbligo di autorizzazione sarà esteso a tutte le persone che esercitano la professione sotto la propria responsabilità professionale, nel settore privato o pubblico. In entrambe le leggi, e di conseguenza nelle ordinanze proposte, vengono stralciate le espressioni «come attività economica privata»/«nel settore privato» e «nel settore pubblico».

La revisione parziale del diritto d’esecuzione della LPPsi e della LPMed costituisce inoltre l’occasione per apportare i seguenti adeguamenti: con decisione del 5 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFI (UFSP) di esaminare, al più tardi nel quadro della valutazione della procedura di accreditamento nel 2019, come poter finanziare l’onere d’esecuzione della LPPsi con emolumenti a copertura delle spese. Come misura attuabile a breve termine per aumentare il grado di copertura delle spese della LPPsi viene proposta l’introduzione nell’OPPsi di emolumenti per prestazioni per le quali finora non venivano riscossi emolumenti. Concretamente, il rilascio dei documenti relativi al titolo federale di perfezionamento, l’iscrizione nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) e le attestazioni di diplomi universitari svizzeri e titoli federali di perfezionamento saranno soggetti al pagamento di emolumenti. Inoltre, nel quadro dell’imminente revisione parziale, saranno eliminate alcune differenze minime, sostanzialmente insignificanti, tra le ordinanze sul registro LPPsi e LPMed e saranno apportati alcuni adeguamenti o aggiornamenti ai quali non si era provveduto finora. Infine, saranno abrogati l’articolo 9 e l’allegato 2 OPPsi, che disciplinano l’elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente, poiché la validità dell’accreditamento provvisorio è scaduta il 31 marzo 2018.

2 Commento alle singole modifiche

2.1 Ordinanza sulle professioni mediche (OPMed)

Art. 11b cpv. 1 Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a LPMed

Nella frase introduttiva dell’articolo 11b sono stralciate le espressioni «nel settore pubblico» e «in quello privato».

1 RS 811.11

2 RS 935.81

3 RS 811.112.0

4 RS 811.117.3

5 RS 935.811

6 RS 935.816.3