Rapporto 4-7
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine
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2.3 Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi)
Allo scopo di aumentare il grado di copertura delle spese nel settore della LPPsi, viene proposta l’introduzione nell’OPPsi di emolumenti per le prestazioni per le quali finora non venivano riscossi emolumenti. In futuro saranno riscossi emolumenti per il rilascio dei documenti relativi ai titoli federali di perfezionamento, per l’iscrizione dei titolari dei titoli nello PsiReg e per l’attestazione di diplomi di scuole universitarie svizzere e di titoli federali di perfezionamento. Queste prestazioni sono soggette al pagamento di emolumenti anche secondo la LPMed, più precisamente l’OPMed, per cui questo cambiamento è giustificato anche nell’ottica del pari trattamento dei membri delle professioni psicologiche e mediche. A tal fine si propone di introdurre due nuove disposizioni nell’OPPsi (art. 1 cpv. 1 e art. 7).
Art. 1 Titoli federali di perfezionamento
Secondo il nuovo capoverso 1 l’UFSP rilascia, dietro pagamento di un emolumento, i documenti relativi ai titoli federali di perfezionamento e iscrive i titolari dei titoli nel registro delle professioni psicologiche. I titoli di perfezionamento, come già in passato, saranno firmati, a nome della Confederazione, dal direttore dell’UFSP (cpv. 2).
Art. 5 Accreditamento dei cicli di perfezionamento
Il capoverso 3 è modificato poiché la legge sull’aiuto alle università è stata sostituita dalla legge federale del 30 settembre 20117 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero e quindi il rimando deve essere modificato. È stata inoltre modificata la denominazione dell’organo di accreditamento: Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ).
Art. 7 Attestazione
Secondo il nuovo articolo 7 l’UFSP attesta, su domanda dei titolari di diplomi di scuola universitaria svizzera in psicologia, che questi autorizzano a utilizzare la denominazione professionale di psicologo o psicologa in Svizzera (cpv. 1). Conferma inoltre ai titolari di titoli federali di perfezionamento che questi autorizzano a esercitare la professione di psicoterapeuta sotto la propria responsabilità professionale in Svizzera (cpv. 2). Le attestazioni, rilasciate finora senza riscossione di un emolumento, saranno in futuro soggette al pagamento di emolumenti.
Art. 8 Emolumenti
L’introduzione di nuovi emolumenti (cfr. art. 1 cpv. 1 e 7) rende necessaria la modifica del capoverso 1. Nell’allegato sono elencati i singoli emolumenti.
Art. 9 Cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente
L’articolo 9 e, in combinato disposto con esso, l’allegato 2 dell’OPPsi, che disciplinano esaustivamente l’elenco dei cicli di perfezionamento in psicoterapia accreditati provvisoriamente, possono essere abrogati, poiché la validità degli accreditamenti provvisori è scaduta il 31 marzo 2018. Abrogando questa disposizione si elimina anche ogni incertezza sulla data fino alla quale, in ragione della conclusione di un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente, può essere acquisito un titolo di perfezionamento valido a livello federale.