Rapporto 4-7
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine
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2.4 Ordinanza sul registro LPPsi Articolo 1 Oggetto
Al capoverso 2 lettera b è stralciata l’espressione «nel settore privato».
Art. 3 Contenuto del registro
Anche nella frase introduttiva del capoverso 2 è stralciata l’espressione «nel settore privato». Alla lettera c è inoltre aggiunta la data di un’eventuale scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Questa modifica è apportata per ragioni di uniformazione delle possibilità di iscrizione nel MedReg e nello PsiReg. In questo modo i Cantoni che in genere rilasciano autorizzazioni limitate nel tempo all’esercizio della professione hanno la possibilità di iscrivere il termine di scadenza anche nello PsiReg.
Art. 4 Ufficio federale della sanità pubblica
Al capoverso 1 lettera b è stralciata l’espressione «nel settore privato».
Art. 5 Commissione delle professioni psicologiche
All’articolo 23 LPPsi è stato modificato l’ordine dei capoversi, cosicché il rimando deve ora essere al capoverso 1, non al capoverso 2. La PsiCo iscrive, come già in passato, i dati delle persone che si sono annunciate in virtù della legge federale del 14 dicembre 20128 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Art. 6 Cantoni
Al capoverso 1 lettera b viene corretto un rimando errato nell’ordinanza sul registro LPPsi in vigore: i Cantoni iscrivono nello PsiReg la data dell’annuncio di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 23 capoversi 1 e 2. Di conseguenza «capoverso 2» può essere stralciato. Anche in questo articolo è stralciata l’espressione «nel settore privato» nella frase introduttiva e lettera f e g del capoverso 2.
Art. 19 Emolumenti
Il rimando all’obbligo di pagamento degli emolumenti è ora stralciato nei singoli articoli, poiché le prestazioni soggette al pagamento di emolumenti sono già menzionate all’articolo 19.
Il trattamento della richiesta di accesso ai dati dello PsiReg attraverso un’interfaccia standard è stralciato al capoverso 1 lettera a e ripreso in un nuovo capoverso 2bisinsieme all’emolumento per l’emanazione della decisione. La stessa modifica è apportata anche nell’ordinanza sul registro LPMed e un regolamento analogo è previsto nell’ordinanza sul registro LPSan. Il capoverso 3bisstabilisce che per le prestazioni per le quali l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. In questo modo la base per calcolare l’importo dell’emolumento è chiaramente documentata.
Art. 21 Disposizioni transitorie
Il registro delle professioni psicologiche è stato reso accessibile online al pubblico il 1°agosto 2017. La relativa disposizione transitoria di cui all’articolo 21 può pertanto essere abrogata.
Allegato Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi
Le modifiche sopra descritte sono accompagnate da corrispondenti modifiche all’allegato 1 (ora allegato) dell’ordinanza sul registro LPPsi, che riassume i dati inseriti nello PsiReg, i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati e l’accesso del pubblico a tali dati. Va sottolineato che in futuro sarà pubblicato nello PsiReg solo l’anno di nascita delle persone registrate. La data di nascita di una persona iscritta sarà invece comunicata d’ora in avanti solo su richiesta. Questo cambiamento è fatto poiché all’UFSP si sono rivolte ripetutamente persone che non desiderano vedere pubblicata nello PsiReg la loro data di nascita e che criticano il fatto che questa non venga pubblicata nel MedReg. Per motivi di uniformazione delle tre ordinanze sui registri LPMed, LPPsi e LPSan sarà dunque pubblicato in tutti e tre i registri l’anno di nascita delle persone iscritte e la loro data di nascita sarà resa nota solo su richiesta.