Rapporto 4-7
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 6 pagine
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Art. 14 cpv. 1 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e da Stati non membri dell’AELS
Nel capoverso 1 e nella lettera a è stralciata l’espressione «nel settore privato».
2.2 Ordinanza sul registro LPMed Art. 3 Commissione delle professioni mediche
Alla lettera e è stralciata l’iscrizione dei luoghi di attinenza. Anche questa modifica si impone per uniformare le tre ordinanze sui registri.
Art. 7 Cantoni
Al capoverso 1, nella frase introduttiva e al capoverso 6 lettere f e g è stralciata l’espressione «nel settore privato».
Inoltre, per uniformare le ordinanze sui registri, che in futuro saranno tre, al capoverso 2 lettera b è stralciata l’iscrizione dei numeri di fax: questa iscrizione non è prevista né nell’ordinanza sul registro LPPsi, né nell’ordinanza sul registro LPSan e il fax è diventato ormai un mezzo di comunicazione per lo più obsoleto.
Il capoverso 3 infine è abrogato: la cerchia delle persone eventualmente soggette all’obbligo di autorizzazione secondo il diritto cantonale si è nettamente ristretta con l’estensione dell’applicabilità dell’obbligo di autorizzazione all’esercizio della professione secondo la LPMed, motivo per cui è stralciata la possibilità di iscrizione da parte dei Cantoni.
Art. 18 Emolumenti
Il rimando all’obbligo di pagamento degli emolumenti è stralciato nei singoli articoli, poiché le prestazioni soggette al pagamento di emolumenti sono già menzionate all’articolo 18.
Il trattamento della richiesta di accesso ai dati del registro delle professioni mediche (MedReg) attraverso un’interfaccia standard è stralciato al capoverso 1 lettera a e ripreso in un nuovo capoverso 2bisinsieme all’emolumento per l’emanazione della decisione. La stessa modifica è attuata anche nell’ordinanza sul registro LPPsi e un regolamento analogo è previsto nell’ordinanza sul registro LPSan. Il capoverso 2terstabilisce che per le prestazioni per le quali l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. In questo modo la base per calcolare l’importo dell’emolumento è chiaramente documentata.
Art. 21 Disposizione transitoria
La disposizione transitoria di cui all’articolo 21 della vigente ordinanza sul registro LPMed stabilisce che a partire dal 1°gennaio 2020 i Cantoni hanno l’obbligo di iscrivere nel MedReg se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale o no (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. f). Fino a tale date l’indicazione è facoltativa. Poiché alla data della prevista entrata in vigore delle presenti modifiche di ordinanza questa disposizione transitoria sarà scaduta, l’articolo 21 può essere abrogato.
Allegato 1 Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi
Le modifiche sopra descritte sono accompagnate da corrispondenti modifiche all’allegato 1 dell’ordinanza sul registro LPMed, che riassume i dati inseriti nel MedReg, i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati e l’accesso del pubblico a tali dati. Va sottolineato che per motivi di uniformazione, in futuro sarà pubblicato anche nella LPMed l’anno di nascita delle persone registrate. Inoltre, la legenda è stata adattata per rispecchiare in modo ancora più preciso i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati.