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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Allegato 15 (art. 102)
Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del 22 novembre 200631 sugli investimenti collettivi
Art. 3
Abrogato
Art. 4
Abrogato
Art. 5 cpv. 3, 4, 6–8
3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del ...32sugli istituti finanziari (OIsFi) il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.
4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 201833 sui servizi finanziari (LSerFi).
6 I prodotti strutturati di cui all’articolo 73 LSerFi non sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge.
7 Essi devono essere contrassegnati chiaramente come prodotti strutturati.
8 Nei documenti relativi ai prodotti strutturati all’investitore deve essere segnalato chiaramente che il prodotto strutturato non è sottoposto a una vigilanza prudenziale.
Art. 6
Abrogato
Art. 6a Dichiarazione
(art. 10 cpv. 3ter LICol)
L’intermediario finanziario:
a. informa gli investitori di cui all’articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati;
31 RS 951.311
32 RS ...
33 RS 950.1