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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 15 (art. 102)

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 22 novembre 200631 sugli investimenti collettivi

Art. 3

Abrogato

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 3, 4, 6–8

3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del ...32sugli istituti finanziari (OIsFi) il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.

4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 201833 sui servizi finanziari (LSerFi).

6 I prodotti strutturati di cui all’articolo 73 LSerFi non sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge.

7 Essi devono essere contrassegnati chiaramente come prodotti strutturati.

8 Nei documenti relativi ai prodotti strutturati all’investitore deve essere segnalato chiaramente che il prodotto strutturato non è sottoposto a una vigilanza prudenziale.

Art. 6

Abrogato

Art. 6a Dichiarazione

(art. 10 cpv. 3ter LICol)

L’intermediario finanziario:

a. informa gli investitori di cui all’articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati;

31 RS 951.311

32 RS ...

33 RS 950.1