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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2.3 I costi ricorrenti, come i costi di transazione o le commissioni di performan-

ce, devono essere indicati per ciascun anno oppure, in caso di durata inferiore a un anno, (i) in termini nominali o in termini percentuali del capitale investito e/o (ii) come riduzione del rendimento in percento.

2.4 Occorre indicare chiaramente che si tratta sempre di costi aggregati. Se si

tratta di costi variabili, ciò deve risultare dalle indicazioni fornite.

2.5 Per permettere la comparabilità con altri prodotti, bisogna ipotizzare un

investimento di 10 000 franchi. Se la valuta del prodotto non è il franco svizzero, si deve utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000.

2.6 Presentazione della composizione dei costi: esempio

La seguente tabella mostra:

– gli effetti [per ciascun anno] [per ogni periodo indicato nell’esempio] [per la durata del prodotto] dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dall’investimento alla fine [della durata di detenzione raccomandata] [del periodo indicato nell’esempio] [della durata del prodotto],

– cosa comprendono le diverse categorie di costo.

La tabella mostra gli effetti sul rendimento [per ciascun anno][per ogni periodo indicato nell’esempio][per la durata del prodotto]

effetti dei costi già compresi nel prezzo [è costi di ingresso [■] % indicato l’importo massimo, eventualmente i Costi unici

costi sono inferiori]

costi di uscita - non applicabili

Costi costi di transazione - non applicabili

ricorrenti altri costi ricorrenti - non applicabili

3. Commissione di distribuzione

3.1 Indicare le commissioni di distribuzione e segnalare che queste sono com-

prese nei costi unici.

3.2 Si devono pubblicare le commissioni per la distribuzione del prodotto

(«commissioni di distribuzione») che al momento dell’emissione di un prodotto l’emittente include nel prezzo di emissione o in un premio di emissione (upfront fee), compresi i compensi di distribuzione versati al partner di distribuzione. Le commissioni di distribuzione devono di regola essere indicate in percento dell’importo nominale del singolo prodotto. A nessun partner di distribuzione deve essere versato un compenso di distribuzione superiore alla percentuale indicata. Se il compenso di distribuzione corrisposto al partner di distribuzione dipende dalla performance del prodotto, si devono indicare anche i parametri di calcolo del compenso. Per i prodotti con una durata inferiore a un anno, bisogna indicare la percentuale assoluta; per i prodotti con una durata superiore a un anno, la percentuale per ciascun anno (per annum, p.a.).