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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3 Su domanda della direzione del fondo, nell’approvare un fondo d’investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se il fondo è destinato ad essere offerto all’estero e il diritto estero lo richiede.
Art. 37 cpv. 1 lett. d–f, 2 lett. b, 2bis e 2ter
1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitate:
d. eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell’attività di distribuzione;
e. la totalità delle spese accessorie elencate nei capoversi 2 e 2bis;
f. le commissioni di cui al capoverso 2ter.
2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:
b. Abrogata
2bis Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, in caso di fondi immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:
a. le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente commissioni di mediazione usuali sul mercato, onorari di consulenti e avvocati, spese notarili e altre tasse nonché imposte;
b. i diritti di mediazione pagati a terzi in relazione alla prima locazione di immobili;
c. le spese usuali sul mercato per l’amministrazione degli immobili da parte di terzi;
d. le spese per gli immobili (spese di manutenzione e di esercizio, compresi spese di assicurazione, tributi di diritto pubblico e spese per prestazioni di servizi e servizi infrastrutturali), sempre che siano usuali sul mercato e non siano sostenute da terzi (ad es. locatari);
e. gli onorari dei periti indipendenti incaricati delle stime nonché di eventuali altri esperti per gli accertamenti svolti nell’interesse degli investitori;
f. le spese di consulenza e procedurali in relazione alla tutela generale degli interessi del fondo immobiliare e dei suoi investitori.
2ter Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, la direzione di un fondo immobiliare può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività, sempre che non siano affidate a terzi:
a. l’acquisto e la vendita di beni fondiari sulla base del prezzo di acquisto o di vendita;
b. la costruzione di immobili, in caso di rinnovo e trasformazione sulla base dei costi di costruzione;