Progetto
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 32b Conflitti di interessi
(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare i conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere comunicati agli investitori.
Art. 33 cpv. 1
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari provvedono a un’efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.
Art. 34 Obbligo di informazione
(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)
1 Le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d’investimento.
2 Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall’emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell’investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l’utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee).
3 L’obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l’entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.
4 Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono, custodiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale e i loro mandatari garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.
Art. 34a
Abrogato
Art. 35a cpv. 1 lett. n e cpv. 3
1 Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
n. il luogo dove sono reperibili gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, il foglio informativo di base di cui agli articoli 58–63 e 66 LSerFi36 e i rapporti annuali e semestrali;
36 RS 950.1