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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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2 La decisione relativa alla sospensione o al gating e alla sua soppressione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

Art. 114 cpv. 1 lett. c e cpv. 4

1 La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:

c. i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne i seguenti requisiti:

‒ la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti alla politica di investimento

‒ l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti

‒ il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori

‒ la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;

4 Le disposizioni relative alla riunione si applicano per analogia alla scissione e alla trasformazione di investimenti collettivi di capitale aperti.

Art. 115 cpv. 5

5 I capoversi 2–4 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale, alla scissione o alla trasformazione di una SICAV.

Art. 115a Trasferimento patrimoniale, trasformazione e scissione

Gli articoli 114 e 115 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV nonché alla scissione e alla trasformazione di un investimento collettivo di capitale aperto.

Art. 119 cpv. 3bis

Abrogato

Art. 121 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 4

1 Sono ammessi in particolare:

c. altri investimenti, come in particolare in immobili o infrastrutture;

d. forme miste di tutti gli investimenti possibili secondo gli articoli 120 e 121.

4 L’accomandatario, le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale possono riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederli se: