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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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b. comunicare al cliente privato l’indirizzo del sito Internet e il punto in cui il foglio informativo di base può essere consultato su questo sito.

Art. 13 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

(art. 9 cpv. 1 LSerFi)

Ai clienti le informazioni devono essere comunicate in modo da lasciare loro sufficiente tempo a disposizione, prima della conclusione del contratto, per comprendere le informazioni in vista della conclusione del contratto che avvia la relazione d’affari o in vista della fornitura del servizio finanziario.

Art. 14 Momento della comunicazione delle informazioni sui rischi e sui

costi

(art. 9 cpv. 1 LSerFi)

1 I fornitori di servizi finanziari informano sui rischi e sui costi:

a. al momento della conclusione del contratto che avvia la relazione con il cliente;

b. prima dell’inizio della fornitura del servizio finanziario.

2 Se le informazioni subiscono modifiche sostanziali, i fornitori di servizi finanziari lo comunicano entro un congruo termine.

Art. 15 Consulenza fra assenti

(art. 9 cpv. 2 e 63 lett. c LSerFi)

1 Vi è una consulenza fra assenti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LSerFi se:

a. le parti non si trovano nello stesso luogo; e

b. non è tecnicamente possibile mettere a disposizione del cliente privato il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto.

2 Il cliente privato può acconsentire in maniera generale a che il foglio informativo di base sia messo a disposizione soltanto dopo la conclusione dell’operazione. Tale consenso deve essere dato separatamente rispetto a quello prestato per le condizioni generali, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

3 Il consenso di cui al capoverso 2 può essere revocato in qualsiasi momento.

Sezione 2: Appropriatezza e adeguatezza dei servizi finanziari

Art. 16 Rapporti di rappresentanza

(art. 11 LSerFi)

Se una persona fisica si fa rappresentare, per la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza il fornitore di servizi finanziari considera le conoscenze e l’esperienza del rappresentante.