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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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2. nome dell’autorità di sorveglianza dei revisori competente per l’organo di revisione,
3. segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 LSR21 in combinato disposto con l’art. 2 OC-ASR22),
4. eventualmente indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione,
5. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.4 Attività dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni
Se l’emittente, il garante o il prestatore di cauzioni è una società del gruppo, le indicazioni sull’attività devono essere fornite a livello di gruppo su base consolidata. Per gli altri emittenti devono comunque essere fornite indicazioni sulla società del gruppo se queste sono rilevanti per la valutazione dei valori mobiliari.
1 Indicazioni sull’attività rilevanti per la valutazione dell’attività e della redditività,
2 segnalare in particolare se queste indicazioni sono state influenzate da eventi eccezionali,
3 indicazioni sulle principali prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
2.4.1 Attività principale
1. Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione delle principali tipologie di prodotti distribuiti o prestazioni fornite,
2. indicazione di nuovi prodotti o attività.
2.4.2 Brevetti e licenze
Se particolarmente rilevanti per l’emittente, il garante o il prestatore di cauzioni, indicazioni sull’eventuale dipendenza da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione.
2.4.3 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi
1. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio,
2. se simili procedimenti non sono né pendenti né imminenti occorre indicarlo.