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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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1. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. Le disposizioni di cui ai numeri 2.6.2 e seguenti si applicano per analogia,

2. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi alle disposizioni di cui ai numeri 2.6.2 e seguenti.

2.6.3 Verifica dei conti annuali

Il prospetto deve contenere il rapporto dell’organo di revisione relativo all’ultimo conto annuale verificato, pubblicato nell’ultimo rapporto di gestione.

2.6.4 Data di riferimento

Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato.

2.6.5 Indicazioni relative all’andamento recente degli affari dell’emittente e di

eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Il prospetto deve contenere indicazioni generali sull’andamento degli affari dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce l’ultimo conto annuale pubblicato nel prospetto, in particolare sulle tendenze più significative nell’evoluzione della cifra d’affari e altre indicazioni che hanno ripercussioni rilevanti sull’andamento degli affari.

2.6.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale

1. Nel caso di un prospetto di base questa indicazione deve essere fornita sia nel prospetto che nelle condizioni definitive,

2. modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia,

3. se l’emittente non ha subito modifiche sostanziali, nel prospetto occorre indicarlo.

3 Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari)

Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sui valori mobiliari. In casi motivati l’organo di verifica può derogare ai requisiti degli schemi dei prospetti o chiedere la pubblicazione di indicazioni supplementari.

Se non è possibile indicare nel prospetto il prezzo o il corso di emissione definitivo e il volume dell’emissione, il prospetto indica il prezzo di emissione più elevato possibile e i criteri e le condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume dell’emissione. Le indicazioni sul prezzo definitivo e sul volume dell’emissione sono depositate presso l’organo di verifica e pubblicate.

3.1 Rischi

Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o ammessi al commercio.

3.2 Base giuridica