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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Eventuali imposte alla fonte riscosse sui proventi dei valori mobiliari e indicazioni sull’eventuale pagamento di queste imposte da parte dell’emittente.
3.3.11 Garanzie
1. Descrizione del genere e della natura di eventuali garanzie,
2. nel caso di garanzie, fideiussioni o analoghe promesse di garanzia da parte di terzi, nel prospetto occorre riprendere il testo integrale.
3.3.12 Postergazione
Indicazioni su un’eventuale postergazione dei valori mobiliari rispetto ad altri impegni esistenti o futuri dell’emittente.
3.3.13 Diritto applicabile e foro competente
Ordinamento giuridico in virtù del quale i valori mobiliari sono stati emessi, diritto applicabile e foro competente.
3.3.14 Agenti pagatori e agenti di esercizio
Indicazioni sugli agenti pagatori e sugli agenti di esercizio, se disponibili.
3.3.15 Trustee
Se tra l’emittente e gli obbligazionisti viene interposto un fiduciario (trustee), nel prospetto devono essere fornite le seguenti indicazioni:
1. breve profilo del fiduciario,
2. competenze del fiduciario,
3. condizioni per la sostituzione del fiduciario,
4. diritto applicabile e foro competente per il contratto fiduciario e indicazione del luogo dove è possibile consultare i relativi contratti.
3.3.16 Natura dei valori mobiliari
1. Genere di valori mobiliari (titolo di credito/certificato globale/diritto valore),
2. in caso di titoli di credito in forma cartacea occorre indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine,
3. se i valori mobiliari non sono cartolarizzati occorre pubblicare la regolamentazione delle possibilità di trasferimento e quella della prova della personalità giuridica. Per i diritti valore deve essere specificata la disposizione legale determinante. Occorre indicare, in particolare, chi tiene il registro dei diritti valore e se del caso il registro principale dell’emissione in questione,
4. se i valori mobiliari sono cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali, nel prospetto occorre indicare chiaramente che l’investitore non può eventualmente chiedere la consegna di singoli certificati.
3.4 Obbligazioni convertibili e obbligazioni scambiabili
Se disponibili