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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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2. se le comunicazioni devono essere pubblicate su un sito Internet, nel prospetto occorre indicare tale sito.
3.9 Limitazioni della trasferibilità e della negoziabilità
Trasferibilità dei valori mobiliari ed eventuali limitazioni della negoziabilità.
3.10 Codice identificativo del titolo (numero di valore, ISIN ecc.)
Codice identificativo del titolo (numero di valore, ISIN ecc.)
3.11 Data di regolamento
Indicazione del termine di pagamento o di consegna in caso di esercizio di diritti di conversione o simili o di scadenza dei valori mobiliari.
3.12 Indicazioni sull’ammissione al commercio
3.12.1 Durata della negoziazione
3.12.2 Quantità negoziabile
Indicazione della quantità minima negoziabile dei valori mobiliari se è possibile negoziare soltanto un multiplo del taglio (denominazione).
3.13 Indicazioni sull’offerta
Il prospetto contiene le seguenti indicazioni sull’offerta.
3.13.1 Tipo di emissione
Tipo di emissione dei valori mobiliari; in particolare nel caso di un’assunzione a fermo occorre indicare anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione, occorre indicare il suo importo.
3.13.2 Prezzo di emissione
Prezzo di emissione dei valori mobiliari.
3.13.3 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contempora-
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1. Indicare se l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e se singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; nel prospetto occorre inoltre fornire indicazioni su queste parti,
2. se i valori mobiliari sono già ammessi al commercio o se la loro ammissione al commercio è già stata chiesta, occorre indicare il nome delle sedi di negoziazione in questione,
3. se contemporaneamente o quasi contemporaneamente all’emissione vengono sottoscritti o collocati privatamente valori mobiliari della medesima categoria o vengono emessi valori mobiliari di altre categorie in vista di un collocamento pubblico o privato, occorre indicare la natura di tali operazioni nonché il numero – se stabilito – e le caratteristiche dei valori mobiliari cui esse si riferiscono.