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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 3 (art. 50)

Contenuto minimo del prospetto Schema per derivati

L’ordine di successione all’interno delle sezioni 1 (nota di sintesi), 2 (indicazioni sull’emittente) e 3 (indicazioni sui valori mobiliari) non è prestabilito.

In caso di utilizzo di un prospetto di base, nelle condizioni definitive si possono inserire in particolare anche le condizioni specifiche ai prodotti, la descrizione dei valori mobiliari specifica ai prodotti e le indicazioni sui rischi specifici ai prodotti.

Se è fatta valere un’eccezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi, [in un punto ben visibile / nel frontespizio] del prospetto occorre indicare che quest’ultimo non è ancora stato sottoposto a verifica. In questo caso si deve inoltre segnalare che il contenuto del prospetto è da considerarsi attuale soltanto alla data del prospetto e che non deve essere aggiornato fino alla decisione dell’organo di verifica.

In un punto ben visibile della prima pagina del prospetto occorre segnalare, evidenziando il testo in grassetto, che il derivato

 non è un investimento collettivo di capitale e non soggiace all’obbligo di auto-

rizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

 presenta un rischio connesso all’emittente, e

 può non essere emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un istitu-

to sottoposto a vigilanza ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 LSerFi.

Il prospetto per derivati (prodotti strutturati / prodotti con effetto leva) deve inoltre contenere le seguenti indicazioni.

1 Nota di sintesi

La nota di sintesi deve contenere le seguenti indicazioni:

1.1 precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al

prospetto;

1.2 precisazione secondo cui la decisione di investire dell’investitore (decisione

di investimento) non deve basarsi sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto (nel suo insieme);

1.3. precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella

nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto;

1.4 ragione sociale dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;

1.5 sede dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni;

1.6 forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

(ad es. società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata);