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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3.6.1 Nota di sintesi relativa alla transazione
La nota di sintesi, che funge da introduzione, è intesa a presentare all’investitore le caratteristiche principali e la struttura della transazione in modo facilmente comprensibile. Fornisce informazioni sui rischi connessi all’acquisto di valori mobiliari e sulla possibilità di esercizio dei diritti degli investitori.
La nota di sintesi rimanda inoltre alle informazioni dettagliate contenute nel prospetto e spiega brevemente l’interazione tra i diversi documenti.
3.6.2 Panoramica della transazione
La panoramica della transazione deve contenere le seguenti indicazioni:
1. descrizione degli elementi principali della transazione (in particolare
struttura della transazione, parti coinvolte e loro funzione nonché interessi finanziari nella struttura specifica, flusso di cassa [liquidità], credit enhancement e procedura per concludere regolarmente o anticipatamente la transazione),
2. descrizione dei pegni o degli attivi che fungono da garanzia nonché dei
rischi ad essi connessi,
3. indicazioni sulla performance degli attivi, sul livello di garan-
zia/margine di sicurezza rispetto agli impegni finanziari e sul tasso di inadempienza per l’intero portafoglio e per classe di attivi. Laddove disponibili, i dati devono riguardare gli ultimi tre anni, fermo restando che se il portafoglio cartolarizzato non è stato creato da almeno tre anni devono essere utilizzati i valori empirici relativi a portafogli simili,
4. descrizione dei rischi connessi alla struttura della transazione, compreso
il rischio di terzi,
5. descrizione dei rischi giuridici,
6. descrizione di tutti gli altri rischi significativi connessi alla struttura e
agli attivi che fungono da garanzia.
3.7 Natura dei valori mobiliari
1. Genere di valori mobiliari; in caso di titoli di credito in forma cartacea
occorre indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine,
2. se i valori mobiliari non sono cartolarizzati occorre pubblicare la rego-
lamentazione delle possibilità di trasferimento su una sede di negoziazione e quella della prova della personalità giuridica,
3. se i valori mobiliari sono cartolarizzati a lungo termine sotto forma di
uno o più certificati globali, nel prospetto occorre indicare chiaramente che l’investitore non può eventualmente chiedere la consegna di singoli certificati.
3.8 Pubblicazione
1. Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai
valori mobiliari, all’emittente e al garante o prestatore di cauzioni,