Progetto
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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1. Valore corrente,
2. proventi annuali della locazione,
3. segmentazione per mercati,
4. ripartizione del portafoglio di investimento in sotto-segmenti,
5. tasso di sfitto rispetto ai potenziali proventi della locazione,
6. in caso di immobili industriali, ad uso ufficio e commerciale: analisi delle scadenze dei contratti di locazione.
2.4.2.3 Indicazioni da fornire a livello di società
1. Nome dei cinque locatari principali e percentuale dei proventi della locazione da loro generati sul totale dei proventi della locazione,
2. se sono stati conclusi contratti di locazione con due o più società che congiuntamente sono legate a un gruppo imprenditoriale mediante la maggioranza dei diritti di voto o delle quote di capitale o mediante un’altra forma di controllo, tutti i contratti di locazione conclusi con tale gruppo devono essere pubblicati se quest’ultimo, in un’ottica consolidata, rientra tra i cinque locatari principali dell’emittente.
2.4.2.4 Immobili in fase di progettazione
Per gli immobili in fase di progettazione, oltre alle indicazioni elencate al numero 2.4.2.1 si deve pubblicare:
1. una descrizione del progetto,
2. lo stato di avanzamento del progetto (autorizzazioni, fabbricati, vendita/locazione),
3. la data stimata di completamento dell’immobile.
2.4.2.5 Partecipazioni dell’emittente in società immobiliari
Le partecipazioni rilevanti dell’emittente in società immobiliari devono essere indicate. Sono considerate rilevanti le partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del totale di bilancio consolidato dell’emittente. Al riguardo devono essere fornite le seguenti indicazioni:
1. nome della società bersaglio,
2. ammontare della partecipazione.
Per le partecipazioni rilevanti in società immobiliari non quotate in borsa questi dati devono essere pubblicati se l’emittente (azionista) li può consultare nei conti della società immobiliare interessata o se gli sono stati comunicati per essere pubblicati.
2.4.3 Metodi di valutazione
I metodi di valutazione applicati devono essere indicati. Al riguardo è opportuno scegliere metodi di valutazione generalmente riconosciuti per il mercato rilevante. Nell’applicazione dei metodi di valutazione occorre inoltre osservare il principio della continuità.
2.4.4 Periti incaricati delle stime
Indicazione dei periti indipendenti incaricati delle stime degli immobili.