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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 6 (art. 58)

Contenuto minimo del prospetto per investimenti collettivi di capitale

Oltre al contenuto prescritto nella legge e nell’ordinanza e nei requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali, il prospetto contiene le seguenti indicazioni.

1 Informazioni sugli investimenti collettivi di capitale

1.1 Data della costituzione e indicazione dello Stato in cui è stato costituito

l’investimento collettivo di capitale;

1.2 durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata

(art. 43 della legge del 23 giugno 200627 sugli investimenti collettivi [LI-Col]);

1.3 menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l’investimento collettivo di

capitale (comprese le deduzioni dell’imposta preventiva);

1.4 esercizio contabile;

1.5 nome della società di audit;

1.6 indicazioni sulle quote (ad es. tipo di diritto rappresentato nella quota e, se

del caso, descrizione del diritto di voto degli investitori; documenti e certificati disponibili; qualifica e taglio di eventuali titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento dell’investimento collettivo di capitale);

1.7 eventuali indicazioni su borse e mercati sui quali le partecipazioni sono

quotate o negoziate;

1.8 modalità e condizioni per la sottoscrizione, la permuta e il rimborso delle

quote, compresa la possibilità di una sottoscrizione o di un rimborso dei valori reali (ad es. metodo, frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo, con indicazione dell’organo di pubblicazione) e condizioni alle quali il rimborso può essere sospeso o temporaneamente rinviato in modo proporzionale («gating»);

1.9 indicazioni sul calcolo e sull’utilizzazione del risultato nonché sulla frequen-

za dei pagamenti secondo la politica di ripartizione;

1.10 descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento,

degli investimenti ammessi, delle tecniche di investimento applicate, delle limitazioni di investimento e di altre regole applicabili nel settore della gestione dei rischi;

1.11 indicazioni sulle regole applicabili per il calcolo del valore netto di inventa-

rio;

27 RS 951.31