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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Allegato 7 (art. 60)

Valori mobiliari il cui prospetto secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione

1. Obbligazioni di prestito (secondo la definizione di cui all’art. 3 LSerFi),

compresi segnatamente:

1.1 tutte le obbligazioni di prestito senza riferimento ad altri valori mobiliari;

1.2 le obbligazioni convertibili (convertible bond ed exchangeable bond);

1.3 le obbligazioni a opzione;

1.4 le mandatory convertible notes;

1.5 i contingent convertible bond;

1.6 i write-down bond.

2. Prodotti strutturati (secondo la definizione di cui all’art. 3 LSerFi) con una

durata di 30 giorni o superiore