Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Allo stato attuale è pressoché impossibile valutare le possibili ripercussioni dei requisiti in materia di formazione e formazione continua, in particolare per i fornitori di servizi finanziari di piccole dimensioni, dal momento che dipendono dalla concreta attuazione nella prassi da parte della FINMA. In occasione delle deliberazioni il Parlamento ha respinto prescrizioni esaustive sulla formazione e la formazione continua nella LSerFi e nella LIsFi. L’articolo 6 LSerFi dispone unicamente che i consulenti alla clientela devono disporre di conoscenze adeguate delle norme di comportamento e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività45. L’avamprogetto dell’OSerFi non contiene prescrizioni più estese riguardo alla formazione e alla formazione continua dei consulenti alla clientela e tiene pertanto conto della volontà del legislatore di concedere un certo margine di manovra ai fornitori di servizi finanziari.

5.2 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concorrenza

5.2.1 Attrattiva della piazza economica

L’OSerFi e l’OIsFI attuano le prescrizioni legali, tengono conto degli sviluppi internazionali e contribuiscono pertanto a rafforzare la competitività della piazza finanziaria. L’allineamento alla regolamentazione europea dovrebbe garantire ai fornitori svizzeri di servizi finanziari la possibilità di accedere al mercato dell’UE. Inoltre, vengono ridotti i conflitti di interesse, istituiti organi di mediazione per la composizione extragiudiziale delle controversie e viene quindi anche rafforzata la protezione dei clienti. Queste misure contribuiscono tendenzialmente ad aumentare la fiducia degli investitori.

5.2.2 Creazione di valore e concorrenza

L’assoggettamento dei gestori patrimoniali, previsto nella legge, alla vigilanza continua di un organismo di vigilanza consente di garantire pari condizioni di concorrenza ai diversi fornitori di servizi finanziari, determinando cambiamenti durevoli del mercato. Nel contempo, però, gli ostacoli all’accesso al mercato che ne deriverebbero potrebbero ridurre l’intensità della concorrenza tra gli istituti finanziari. Se ciò da un lato potrebbe favorire gli offerenti attivi, dall’altro, potrebbe essere in contrasto con gli interessi dell’economia nazionale (compresi quelli dei clienti o dei potenziali concorrenti). I requisiti definiti nelle presenti ordinanze in materia di organizzazione, formazione e dotazione di capitale dei gestori patrimoniali non creano ulteriori ostacoli all’accesso al mercato.

5.2.3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

In linea di principio il progetto non influisce sul bilancio e quindi difficilmente avrà ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Poiché le controversie tra i fornitori di servizi finanziari e i loro clienti dovranno essere fondamentalmente risolte da un organo di mediazione, il ricorso alle autorità giudiziarie cantonali dovrebbe diminuire. Il riconoscimento degli organi di mediazione da parte del DFF, necessario una sola volta, può essere effettuato con le risorse esistenti.

5.2.4 Adeguatezza nell’esecuzione

Lunghe procedure di autorizzazione possono originare elevati costi-opportunità per i gestori patrimoniali interessati. È dunque importante che gli organismi di vigilanza da riconoscere preparino le loro strutture per tempo e in un modo che consenta un passaggio rapido e fluido al

45 Secondo l’articolo 20 capoverso 3 LIsFi il Consiglio federale disciplina i dettagli dei requisiti relativi all’esperienza e alla formazione delle persone qualificate incaricate della gestione dei gestori patrimoniali.