Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per l’economia
5.1.1 Ripercussioni per i gruppi interessati
5.1.1.1 Clienti
I vantaggi che derivano dalle nuove ordinanze riguardano in primo luogo i clienti dei fornitori di servizi finanziari, che beneficiano ora di un migliore accesso alle informazioni e di una migliore protezione dai prodotti di investimento inappropriati e inadeguati, grazie ad esempio alle maggiori possibilità di composizione extragiudiziale delle controversie da parte di un organo di mediazione. Le disposizioni sui fondi propri applicabili ai gestori patrimoniali e ad altri istituti finanziari nonché l’obbligo per i consulenti alla clientela di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale con una somma assicurata di almeno 500 000 franchi garantiscono una protezione aggiuntiva ai clienti.
5.1.1.2 Fornitori di servizi finanziari in generale
Le presenti ordinanze contengono obblighi di informazione, di documentazione, di rendiconto, di diligenza, in materia di trasparenza e norme di comportamento talvolta dettagliati per i fornitori di servizi finanziari, volti ad evitare i conflitti di interessi ed elaborati d’intesa con i rappresentanti del settore38. Tra le norme di comportamento figura anche l’obbligo di eseguire una verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza, tranne nel caso di una mera esecuzione dei mandati del cliente. Poiché queste disposizioni e i costi che ne derivano per i fornitori di servizi finanziari sono già disciplinati nella legge, a livello di ordinanza non risultano nuovi costi importanti. La parificazione del rendiconto elettronico su un supporto di memorizzazione a quello in forma cartacea offre ai fornitori di servizi finanziari la flessibilità necessaria per scegliere la forma desiderata da essi e dai clienti per l’osservanza delle disposizioni relative al rendiconto.
5.1.1.3 Gestori patrimoniali
I requisiti posti ai gestori patrimoniali nell’ambito degli obblighi di presentazione e di verifica dei conti vengono inaspriti rispetto a quelli attuali: viene infatti introdotto l’obbligo di effettuare una verifica della contabilità in occasione della verifica di cui all’articolo 62 LIsFi. Questa disposizione è giustificata dal fatto che per la definizione dei requisiti in materia di fondi propri vengono considerati i costi fissi e altre posizioni contabili (art. 23 cpv. 2 LIsFi; art. 20 segg. OIsFi) che devono essere calcolati in modo verificabile39. Le verifiche contabili comportano però dei costi per i gestori patrimoniali, anche perché attualmente molti di essi non sono sottoposti a verifica in quanto non raggiungono i valori soglia previsti nel CO40. Per limitare questi costi, l’organo di vigilanza competente può, tenendo conti dei rischi, estendere alla verifica contabile la periodicità della verifica relativa alla vigilanza, di modo che nella migliore delle ipotesi tali verifiche si debbano effettuare soltanto ogni quattro anni41. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica i gestori patrimoniali sono tenuti a comunicare all’organismo di vigilanza,
38 L’informazione dei fornitori di servizi finanziari contiene obbligatoriamente, secondo l’articolo 8 LSerFi, anche l’indicazione della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione.
39 La definizione di costi fissi corrisponde a quella del diritto vigente e oltre alle spese per il personale, a quelle materiali per l’esercizio e agli ammortamenti sul capitale immobilizzato comprende le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
40 In un’analisi dei costi legati all’applicazione del diritto contabile e del diritto sulla revisione svizzeri elaborata già nel 2013 dalla Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), i costi di una revisione limitata sono stati stimati tra 5000 e 8000 franchi circa, mentre quelli di una revisione ordinaria tra 20 000 e
25 000 franchi circa. La stima dovrebbe essere ancora attuale.
41 Secondo l’articolo 62 capoverso 2 LIsFi l’organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dei rischi.