Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

nel rapporto standardizzato sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge, i dati necessari per il calcolo dei fondi propri42. In tal modo, nel caso dei gestori patrimoniali sottoposti a verifica ogni quattro anni, è possibile ridurre i costi in media a 1 250–2 000 franchi all’anno per una revisione semplice e a 5 000–6 250 franchi all’anno per una revisione ordinaria. Dal punto di vista economico è importante che l’aumento basato sui rischi della periodicità della verifica da parte di un organismo di vigilanza non sia concesso soltanto alle imprese esistenti, bensì anche a quelle che si apprestano a entrare sul mercato, benché non siano disponibili valori empirici relativi a queste ultime e gli averi dei clienti gestiti potrebbero essere inizialmente ancora esigui. In caso contrario potrebbe sorgere ostacoli all’accesso al mercato. Per le società di audit e di revisione l’aumento del numero di imprese soggette all’obbligo di verifica comporta una crescita della cifra d’affari.

Le disposizioni sull’organizzazione dei gestori patrimoniali (requisiti in materia di governo d’impresa) prevedono che i gestori patrimoniali di qualsiasi dimensione e forma giuridica (quindi anche le imprese individuali) definiscano la propria organizzazione nelle basi organizzative. A partire da un ricavo lordo annuo superiore a 5 milioni di franchi la FINMA può esigere l’istituzione di un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione. Presupponendo un margine lordo dello 0,8 per cento, questa regola potrebbe significare che, a seconda della forma giuridica43 dell’impresa, questa dovrebbe istituire un consiglio di amministrazione indipendente a partire da un importo di 625 milioni di averi gestiti dei clienti. Tale misura potrebbe comportare dei costi per le imprese interessate.

5.1.1.4 PMI

Le piccole e medie imprese (PMI) sono interessate dalle presenti ordinanze almeno in tre ambiti. In primo luogo, le PMI devono sostenere costi connessi all’obbligo di pubblicare un prospetto. In secondo luogo, i requisiti in materia di formazione e formazione continua possono comportare costi sproporzionalmente elevati, in particolare per i fornitori di servizi finanziari di piccole dimensioni. Infine, i costi della regolamentazione aumentano segnatamente per i gestori patrimoniali più piccoli a causa delle disposizioni proposte sulla presentazione dei conti e sull’organizzazione (cfr. n. 5.1.1.3).

La LSerFi contiene un obbligo basilare di pubblicazione del prospetto. Da questo obbligo sono però esentate le offerte che si rivolgono a meno di 500 investitori o che prevedono un valore di emissione inferiore a 8 milioni di franchi. Anche le PMI potranno beneficiare di queste eccezioni aggiunte dal Parlamento. Per attenuare ulteriormente le ripercussioni economiche sulle PMI di un obbligo generale di pubblicazione del prospetto, la legge contempla anche agevolazioni per queste imprese (art. 47 LSerFi). Come illustrato nelle disposizioni concernenti il prospetto, sussistono tuttavia notevoli difficoltà pratiche nella determinazione di tali agevolazioni, motivo per cui nell’ordinanza vi si deve rinunciare momentaneamente. Il Consiglio federale seguirà però da vicino gli sviluppi nell’UE44 in relazione al prospetto della crescita ivi previsto e in caso di nuovi risultati procederà tempestivamente a un adeguamento dell’OSerFi per minimizzare i costi delle PMI.

42 Secondo l’articolo 62 capoverso 3 LIsFi negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica deve essere presentato un rapporto sulla conformità dell’attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

43 Dal momento che secondo il CO le imprese individuali non sono composte da organi, la regola può rappresentare di fatto un divieto per le imprese individuali di determinate dimensioni.

44 Conformemente al regolamento relativo al prospetto, l’UE concede agli Stati membri la possibilità di esentare le emissioni non superiori a 8 milioni di euro dall’obbligo di pubblicare il prospetto. Inoltre, nel regolamento è stato sancito un particolare prospetto UE della crescita che favorisce le PMI. Il campo d’applicazione di questo nuovo prospetto nell’UE va nettamente al di là della tipica PMI e può applicarsi ad esempio anche alle imprese che impiegano fino a 499 dipendenti. All’inizio del 2019 la Commissione europea dovrebbe definire il contenuto esatto di questo prospetto in un atto normativo delegato.