Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

Art. 11 Notifiche alla FINMA

Capoverso 1

Se constata gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità per le quali a priori sembra inutile impartire un termine per rimediarvi secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA, l’organismo di vigilanza competente le notifica immediatamente alla FINMA, la quale potrà adottare le opportune misure (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA). In particolare la FINMA deve essere informata immediatamente se l’assoggettamento all’organismo di vigilanza o le attività di verifica cessano.

Secondo il tenore dell’articolo 43b capoverso 2 LFINMA l’organismo di vigilanza deve informare immediatamente la FINMA in caso di inosservanza del termine impartito. Questa disposizione comprende anche il caso in cui il termine è stato formalmente rispettato ma il miglioramento ottenuto non soddisfa i requisiti. Nella disposizione dell’ordinanza viene precisato che anche in questi casi è necessaria una notifica immediata.

Capoversi 2–4

I rapporti e le notifiche annuali sui miglioramenti ottenuti e sui risultati della vigilanza continua consentono alla FINMA di effettuare una prima valutazione dell’attività degli organismi di vigilanza. Se vengono costituiti più organismi di vigilanza, i dati trasmessi permettono di svolgere analisi comparative.

Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza

Art. 12 Verifica

Gli articoli 61 e seguente LIsFi e l’articolo 43k LFINMA consentono all’organismo di vigilanza di scegliere se effettuare le attività di vigilanza e di verifica direttamente o per il tramite di società di audit. Se ricorre a società di audit, l’organismo di vigilanza rilascia a tali società e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria (che può anche eventualmente revocare) e vigila sulla loro attività. I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza (cfr. art. 43k cpv. 3 LFINMA).

Art. 13 Abilitazione delle società di audit

Gli organismi di vigilanza devono garantire l’osservanza di tutti i requisiti legali e delle disposizioni del piano di vigilanza (cfr. art. 80 seg. OIsFi) anche in caso di ricorso a una società di audit, fermo restando che secondo quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale le abilitazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 LSR rimangono di competenza dell’ASR. Spetta all’organismo di vigilanza decidere se in caso di ricorso a una società di audit tale società sia incaricata dall’organismo di vigilanza o dagli assoggettati alla vigilanza. Decide inoltre in quale misura conferire mandati di verifica di propria iniziativa o disporre ad esempio la sostituzione di una società di audit (cfr. art. 43k cpv. 3 LFINMA).

Le disposizioni di esecuzione concernenti le condizioni di abilitazione delle società di audit si rifanno alle relative disposizioni dell’OSRev (art. 11b, 11c e 11i cpv. 1 lett. b).