Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
N. 2.6.10 Azionisti importanti
Per gli emittenti i cui titoli di partecipazione non sono quotati in una borsa ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 LInFi, gli articoli 120 e seguenti LinFi e le disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111) non sono applicabili. Tuttavia, le indicazioni sugli azionisti importanti sono rilevanti anche per gli emittenti senza quotazione, ragion per cui queste indicazioni devono essere pubblicate se l’emittente ne è in possesso.
N. 2.8.1 Conti annuali
Regola per le offerte pubbliche: le PMI devono potere reperire capitale anche immediatamente dopo la loro costituzione. Se hanno un «track record», esse devono pubblicare il conto annuale verificato (la revisione limitata è ammessa) secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto.
N. 2.8.2 Verifica dei conti annuali
Si rinuncia alla formulazione «firma giuridicamente valida» poiché non in tutti i Paesi i rapporti degli organi di revisione vengono firmati. Ovviamente non deve trattarsi di una bozza, ma della versione finale del rapporto.
N. 2.8.4 Chiusura intermedia
A seconda dello standard di presentazione dei conti utilizzato, gli organi di verifica possono porre agli emittenti che hanno ottenuto l’ammissione al commercio ulteriori requisiti relativi alla chiusura intermedia, al fine di garantire sufficiente trasparenza. Ad esempio gli emittenti che per il conto annuale utilizzano lo standard Swiss GAAP FER devono redigere la chiusura intermedia secondo lo standard Swiss GAAP FER 31/9-12 («Ergänzenden Fachempfehlungen für kotierte Unternehmen – Zwischenberichterstattung»). Requisiti simili si applicano agli emittenti che impiegano gli standard IFRS o US GAAP. Gli organi di verifica pubblicheranno la loro prassi in materia.
Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari)
Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».
Se caratteristiche particolari dei titoli di partecipazione relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.
4.1.7 Allegato 2: Contenuto minimo del prospetto – Schema per titoli di credito
Per quanto riguarda le agevolazioni, confronta numero 2.2.