Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

– l’adempimento degli obblighi di comunicazione legali;

– il trattamento delle richieste e dei ricorsi dei clienti di un fornitore di servizi finanziari;

– le spese generali per la gestione, la redazione dei rapporti, le relazioni pubbliche, il «regulatory reporting», la cura dei rapporti con gli stakeholder ecc.;

– la costituzione di una adeguata riserva finanziaria.

Come indicato nel messaggio, (anche in futuro) sarà possibile un finanziamento indiretto degli organi di mediazione attraverso le organizzazioni del settore. Ciò viene sancito nell’ordinanza per ragioni di chiarezza. Se il finanziamento dell’organo di mediazione è effettuato in modo forfettario da un’organizzazione del settore, la riscossione dei contributi dei membri è lasciata alla discrezionalità di quest’ultima.

Capoverso 2

Per analogia alla riscossione di tasse e emolumenti da parte della FINMA anche gli organi di mediazione si finanzieranno attraverso una tassa di base, se le loro spese saranno coperte da emolumenti connessi a un caso specifico.

Art. 100 Ammissione

La disposizione precisa che l’affiliazione a un organo di mediazione può avvenire, come nel caso dell’Ombudsman delle banche svizzere, anche sulla base dell’appartenenza a un’organizzazione del settore. Questa soluzione si è dimostrata efficace nella prassi e permette di ridurre il dispendio amministrativo sia dell’organo di mediazione sia del fornitore di servizi finanziari affiliato.

A complemento dell’obbligo generale stabilito dall’articolo 81 LSerFi per gli organi di mediazione di ammettere i fornitori di servizi finanziari che adempiono le loro condizioni di affiliazione, l’articolo 84 capoverso 4 primo periodo LSerFi sancisce che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può in via eccezionale obbligare un organo di mediazione ad ammettere anche singoli fornitori di servizi finanziari che non adempiono le sue condizioni di affiliazione. In questo caso l’ordinanza precisa che una tale affiliazione forzata è prevista soltanto se il fornitore di servizi finanziari interessato ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per adempiere le condizioni di affiliazione di un organo di mediazione adeguato. Inoltre ai sensi del capoverso 3 il suddetto fornitore deve essere affiliato all’organo di mediazione per il quale l’ingerenza esercitata è meno significativa.

Poiché l’affiliazione a un organo di mediazione è una condizione di autorizzazione per i fornitori di servizi finanziari (cfr. art. 16 LIsFi), il suo rifiuto si traduce di fatto in un divieto di esercizio della professione per il fornitore in questione. Se in caso specifico dovesse giungere alla conclusione che un fornitore di servizi finanziari non può essere affiliato a nessun organo di mediazione (ad es. perché non adempie manifestamente i requisiti legali richiesti o perché un organo di mediazione lo ha già escluso a seguito del mancato pagamento dei contributi), in applicazione della garanzia costituzionale della via giudiziaria (art. 29a della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) il DFF emanerebbe la sua decisione sotto forma di una decisione formale impugnabile davanti al Tribunale federale.

Art. 101 Condizioni per il riconoscimento

Capoversi 1 e 2

Le disposizioni servono a precisare la base di finanziamento che un organo di mediazione deve comprovare. Le altre disposizioni dell’articolo 84 LSerFi non richiedono di essere concretizzate.