Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

N. 2.3.2 Organo di revisione dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Segnalare (in un punto ben visibile e riconoscibile) se l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 LSR in combinato disposto con l’art. 2 OC-ASR).

N. 2.4 Attività dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni

Indicazioni sulle principali prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.

N. 2.5.3 Titoli di partecipazione propri

Per gli emittenti che hanno la propria sede all’estero si applicano criteri comparabili.

N. 2.6.1 Conti annuali

Regola per le offerte pubbliche: le PMI devono potere reperire capitale anche immediatamente dopo la loro costituzione. Se hanno un «track record», esse devono pubblicare il conto annuale verificato (la revisione limitata è ammessa) secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto.

Indicazioni sui valori mobiliari (descrizione dei valori mobiliari)

Secondo l’articolo 44 LSerFi il prospetto può constare di più documenti distinti, ma in questo caso va rispettata la suddivisione indicata all’articolo 44 capoverso 2 LSerFi. A fini di chiarezza per gli utenti del diritto, si propone di denominare le indicazioni sui valori mobiliari «descrizione dei valori mobiliari».

Se caratteristiche particolari dei titoli di credito relative ad esempio ai diritti ad essi connessi lo giustificano, l’organo di verifica deve avere la possibilità di rinunciare alla pubblicazione di determinate indicazioni ed eventualmente esigere la pubblicazione di altre. Il contenuto del prospetto deve poter essere adeguato a circostanze particolari affinché il prospetto contenga le indicazioni che permettono all’investitore di prendere una decisione di investimento e venga in questo modo rispettato l’obiettivo di tutela. La base a tal fine è costituita dall’articolo 41 capoverso 2 LSerFi.

4.1.8 Allegato 3: Contenuto minimo del prospetto – Schema per derivati

Nella definizione di derivati ai sensi del presente allegato rientrano in particolare i prodotti strutturati. In alcuni punti specifici il contenuto del prospetto si rifà quindi all’attuale regolamentazione dell’autodisciplina (cfr. Swissbanking e Associazione Svizzera per prodotti strutturati: «Richtlinie über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten», settembre 2014). Per il resto si rimanda essenzialmente alle indicazioni relative al contenuto minimo del prospetto per i titoli di credito, che in questo caso sono applicabili per analogia.

4.1.9 Allegato 4: Contenuto minimo del prospetto – Schema per società immobiliari

Alle società immobiliari e alle società di investimento si applicano schemi particolari, che tengono conto dell’attività specifica di questi emittenti e dell’elevata esigenza di informazione ad essa connessa. La qualifica di società immobiliare deve essere duratura, ovvero quest’ultima deve rivestire tale qualifica per almeno due esercizi consecutivi.