Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

dovrà redigere un foglio informativo di base o un documento estero equivalente secondo l’allegato 14.

Art. 110 Foglio informativo di base per prodotti strutturati e altri strumenti finanziari

Affinché abbiano tempo a sufficienza per adempiere l’obbligo di redigere un foglio informativo di base (in particolare anche per adeguare i propri sistemi), ai produttori viene concesso un periodo transitorio di un anno. Per evitare lacune a livello di regolamentazione, nel frattempo per i prodotti strutturati sarà ancora possibile redigere un prospetto semplificato secondo le disposizioni previgenti della LICol.

4.1.5.2 Entrata in vigore

Art. 111

Come per la LSerFi, la LIsFi e l’OIsFi, l’entrata in vigore dell’OSerFi è prevista per l’inizio del 2020. Da questa data decorrono anche i termini transitori.

4.1.6 Allegato 1: Contenuto minimo del prospetto – Schema per titoli di partecipazione

Le prescrizioni sul prospetto di questo allegato contengono alcune esplicite agevolazioni secondo l’articolo 47, ad esempio per i conti annuali da presentare (n. 2.8.1). Si rinuncia a elencare altre agevolazioni poiché, da una parte, le piccole imprese spesso, per loro stessa natura, non devono fornire indicazioni né compilare le relative rubriche e, dall’altra, l’investitore ha legittimamente diritto alla trasparenza anche nel caso delle PMI. Durante l’elaborazione dell’ordinanza è altresì emersa, a questo proposito, l’estrema difficoltà nel distinguere le informazioni importanti da quelle non importanti. In particolare occorre evidenziare che in occasione delle deliberazioni sulla legge il Parlamento ha esteso notevolmente le eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto. Non si deve ad esempio redigere un prospetto per le offerte pubbliche il cui valore complessivo non supera 8 milioni di franchi o per quelle rivolte a meno di 500 investitori. Saranno proprio le PMI a beneficiare spesso di queste agevolazioni. Il Consiglio federale continua tuttavia a seguire l’evoluzione del diritto estero in materia di prospetti ed esaminerà nuovamente, in particolare quando saranno disponibili informazioni più chiare sul contenuto e sulla struttura del prospetto della crescita per le PMI annunciato dall’UE (cfr. n. 3.1.2), la possibilità di un prospetto svizzero per le PMI sulla base dei nuovi elementi emersi e un eventuale adeguamento delle presenti disposizioni dell’ordinanza.

Nota di sintesi

N. 1.6 Genere dei titoli di partecipazione

Ad esempio azioni nominative/azioni al portatore x o buoni di godimento y o buoni di partecipazione.

N. 1.10 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta

Bisogna elencare a titolo esemplificativo di quale genere di indicazioni si tratta. Ad esempio sintesi delle restrizioni di vendita, motivi dell’offerta, termine dell’offerta, «rump offering», mantenimento dei diritti di opzione ed eventuale negoziazione di tali diritti, pagamento e fornitura, indicazioni relative al gestore nell’offerta. L’emittente definisce cosa concretamente considera indicazioni principali.